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Possono partire le domande per il bonus per la stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dall’art. 4 del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026, convertito in L. 112/2026).

Col Messaggio 29 luglio 2026 n. 2518, l’INPS ha comunicato che, dalla data di pubblicazione del documento di prassi, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo per le trasformazioni effettuate o da effettuare a decorrere dal 1° agosto 2026. Come già rilevato, il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, ferme restando le condizioni previste, è subordinato alla preventiva richiesta all’INPS, atteso che l’Istituto è il soggetto preposto al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 6 dell’art. 4 DL 62/2026. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio.

Superati i dubbi sull'autorizzazione della Commissione europea

Prima di entrare nel dettaglio sulle regole e condizioni per l’accesso al beneficio, è utile ricordare che l’art. 4 c. 5 DL 62/2026 indica che l’efficacia delle disposizioni del medesimo articolo è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea. Tuttavia, tale condizione sospensiva è da ritenersi oramai superata, atteso che la Commissione europea, dopo aver preso atto che l’agevolazione non presenta carattere di selettività, ha ritenuto che non possa considerarsi riconducibile alle fattispecie disciplinate dall’art. 107 TFUE (nonostante l’espresso richiamo effettuato dalla norma istitutiva dell'agevolazione). In buona sostanza, il bonus non è considerabile un aiuto di Stato secondo la disciplina unionale richiamata, atteso che ha carattere generale poiché si applica a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche, la previsione non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese, o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Tale esclusione è stata ufficializzata dall’INPS nella Circ. 3 luglio 2026 n. 72, anche a seguito delle preliminari interlocuzioni avute con la Commissione europea.

Attenzione però ai requisiti poiché, rispetto ad altri incentivi previsti in passato per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine dei giovani, l’art. 4 del decreto prevede, oltre ai requisiti soggettivi del lavoratore e del datore di lavoro, anche altri relativi al rapporto di lavoro oggetto della trasformazione a tempo indeterminato.

Requisiti soggettivi e oggettivi del bonus

I requisiti del giovane lavoratore interessato dalla trasformazione del contratto di lavoro sono:

  1. non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro;
  2. non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato.

La trasformazione del rapporto di lavoro deve riguardare rapporti a termine stipulati entro il 30 aprile 2026 e deve avvenire, senza soluzione di continuità, nell’arco temporale compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026. La durata complessiva del rapporto a termine, al momento della stabilizzazione, non deve aver superato i 12 mesi.

Non sono agevolabili i contratti a termine di personale dirigenziale, i rapporti di lavoro domestico, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro intermittente.

Il bonus in trattazione consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali complessivamente dovuti a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. È previsto un limite massimo mensile di esonero contributivo fruibile, pari a 500 euro, da riproporzionare in caso di contratto a tempo parziale e da applicare pro rata temporis, tenendo conto della data di decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro.

Condizioni speciali di fruizione

Qui vengono in rilievo esclusivamente quelle dell’ordinamento nazionale, atteso che, come si è rilevato in precedenza, la fattispecie agevolativa non ricade nel campo di applicazione degli aiuti di Stato e quindi non si applicano le condizioni previste dal diritto unionale.

In particolare, le condizioni applicabili sono quelle specificamente previste dall’art. 4 c. 4 e 6 e dall’art. 7 c. 5 DL 62/2026. Più precisamente, il legislatore prevede che:

  1. le trasformazioni devono comportare un incremento occupazionale netto;
  2. il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti la trasformazione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva;
  3. il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori un trattamento economico non inferiore al salario giusto previsto dall’art. 7 DL 62/2026.

Sull’incremento occupazionale, rispetto alle regole generali (v. punto 8 della Circ. INPS 72/2026), è opportuno evidenziare che il citato art. 4 c. 4 prevede che ai fini del calcolo non rilevano le diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Condizioni generali di fruizione: attenzione alla deroga

A tali condizioni si aggiungono quelle generali, previste per tutte le fattispecie agevolative in materia di lavoro e legislazione sociale. Più precisamente, si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 D.Lgs. 150/2015.

Tuttavia, rispetto alle regole generali previste da tale norma, non viene in rilievo quella prevista dal comma 1 lettera a), cioè quella che prevede che gli incentivi non spettano quando l’assunzione sia stata effettuata per l’adempimento di un obbligo legale o contrattuale. A tal proposito, l’INPS, nella Circolare2/2026, ha ritenuto che «la portata dell’agevolazione in argomento, volta alla sola stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni di cui alla citata lettera a). Pertanto, per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti […], si può fruire dell’esonero contributivo in argomento a prescindere dalla circostanza che le medesime trasformazioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.».

Inoltre, il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1 c.1175 L. 296/2006:

  • regolarità contributiva;
  • assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (v. DM 22 giugno 2026 n. 78);
  • rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Alle condizioni indicate si aggiunge un’ipotesi di revoca e di restituzione del beneficio già fruito, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato chiesto l’esonero contributivo o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi alla trasformazione incentivata.

Limiti di spesa

Il limite di spesa stanziato per finanziare l’incentivo è di:

  • 18,2 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 87,5 milioni di euro per l’anno 2027;
  • 69,3 milioni di euro per l’anno 2028.

Allo stato, non appare poter creare problemi di copertura delle domande che i datori di lavoro intendono presentare per le trasformazioni a partire dal 1° agosto 2026.

Va comunque ricordato che la domanda di riconoscimento dell’esonero contributivo può essere inoltrata all’INPS sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026, sia per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute. Pertanto, i datori di lavoro che dovessero ritenere possibile l’esaurimento dei fondi possono optare per tale ultima soluzione.

In tal caso, il datore di lavoro deve provvedere all’invio della comunicazione obbligatoria a comprova dell’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro entro il termine perentorio di 10 giorni. Peraltro, la decadenza riguarda esclusivamente la prenotazione dei fondi, in quanto, ove il datore di lavoro non avesse provveduto potrà ripresentare una nuova richiesta e, ove i fondi non risultino esauriti, potrà accedere al beneficio.

Fonte: Mess. INPS 29 luglio 2026 n. 2518

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Massimo Brisciani

- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & Partners

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