La Circolare 72/2026 fornisce le prime indicazioni in merito all’incentivo contributivo previsto per le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 35 al primo rapporto stabile. L’INPS smentisce la necessità di attendere autorizzazione da parte della UE
La parte più interessante della circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 non è, paradossalmente, quella dedicata alla misura dell’esonero contributivo, né quella relativa alle condizioni operative di accesso al beneficio. Il passaggio centrale è un altro: l’Istituto afferma che l’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall’art. 4 del DL 62/2026 non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, questo, nonostante la norma avesse espressamente richiamato la necessità dell’autorizzazione comunitaria. Ciò starebbe a significare la possibilità di applicare immediatamente la misura.
La L. 62/2026 si è mossa con una logica prudenziale: subordinare l’efficacia dell’incentivo all’autorizzazione europea, con in testa l’esperienza delle precedenti agevolazioni previste dal cd. Decreto Coesione.
L’INPS, invece, dopo avere richiamato preliminari interlocuzioni con la Commissione europea, conclude che la misura non è “sussumibile” nell’art. 107, TFUE. In sostanza, viene meno sia il problema dell’autorizzazione comunitaria sia quello dei limiti de minimis.
Il ragionamento dell’Istituto si basa sulla presunta natura generalizzata dell’intervento, la stessa utilizzata per escludere dal perimetro di autorizzazione altri esoneri, tra i quali quello strutturale relativo agli under 30. L’esonero, secondo la circolare, è potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore economico e dall’area geografica, e non sarebbe quindi idoneo a determinare un vantaggio selettivo a favore di talune imprese, settori o territori.
I punti però sono 2: come primo aspetto è vero che la misura non è limitata a specifiche aree territoriali o a determinati comparti produttivi, ma definirlo generalizzato è un punto di vista ristretto rispetto a una logica europea. In secondo luogo, quello meno interpretabile, ponendo anche di trovarci di fronte a una possibile corretta interpretazione della regolamentazione, la legge (DL 62/2026 convertito dalla L. 112/2026) dice una cosa abbastanza chiara: “l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea”.
Per questo la conclusione dell’INPS appare audace; se da una parte “sbugiarda” la prudenza interpretativa del legislatore, va anche oltre decidendo (ma una circolare non può decidere) di non prevedere l’autorizzazione. Se la norma aveva ritenuto opportuno richiamare l’autorizzazione europea e la regolamentazione UE, tale comportamento si deve ritenere una scelta legislativa. Il risultato pratico è sicuramente favorevole per imprese e professionisti, ma il metodo non è del tutto lineare: non conosciamo il contenuto delle interlocuzioni con la Commissione, né il percorso argomentativo che ha portato a questa qualificazione.
L’incentivo
Ricordiamo però di cosa si tratta: l’esonero riguarda le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026. Il contratto a termine da trasformare deve avere durata complessiva non superiore a 12 mesi e deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026, senza soluzione di continuità.
Il lavoratore, alla data della trasformazione, non deve avere compiuto 35 anni e non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della vita lavorativa. L’INPS precisa che l’età deve essere intesa come inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni. Sono interessati operai, impiegati e quadri, mentre restano esclusi i dirigenti.
Il beneficio è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
La misura non si applica ai rapporti di lavoro domestico, all’apprendistato e, secondo l’INPS, neppure alla trasformazione del contratto intermittente, poiché tale rapporto è strutturalmente destinato a prestazioni discontinue e non sarebbe coerente con la finalità di rafforzamento dell’occupazione giovanile stabile.
Seppure ci si trovi di fronte a una serie di combinazioni già molto importanti, particolarmente rilevante è poi il tema dell’incremento occupazionale netto. La trasformazione deve determinare un aumento rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Si tratta di una condizione tutt’altro che semplice da perseguire in questo caso, soprattutto poiché nella media dei 12 mesi precedenti rientrerà sicuramente, seppure parzialmente, il lavoratore trasformato.
C’è però una bella notizia per le aziende controllate o collegate rientranti nel concetto di impresa unica, la circolare conferma che, per espressa previsione normativa, ai fini dell’esonero sono escluse le sole diminuzioni del numero di occupati verificatesi in tali società, mentre gli aumenti possono essere valorizzati.
Sul piano operativo, il datore di lavoro dovrà presentare domanda all’INPS tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla stabilizzazione”. Il modulo sarà reso disponibile con successivo messaggio, che potrà, a questo punto, ribadire l’interpretazione.
La domanda potrà essere presentata sia per trasformazioni già effettuate sia per trasformazioni non ancora avvenute. Nel secondo caso l’INPS accantonerà le risorse e inviterà il datore di lavoro a procedere alla trasformazione e alla comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. La mancata osservanza del termine comporterà la perdita delle somme accantonate, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza.
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