A diciotto mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti (o cd. dimissioni tacite) introdotta dalla L. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con News del 6 luglio 2026, ha diffuso i primi dati sull'applicazione dell'istituto.
Sono ben 25.000 le comunicazioni di dimissioni per fatti concludenti trasmesse all'Ispettorato dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del nuovo art. 26 D.Lgs. 151/2015.
Quadro della nuova disciplina
Pensata per garantire il corretto inquadramento giuridico delle cessazioni del rapporto di lavoro derivanti da una prolungata assenza ingiustificata del lavoratore, nonché per evitare abusi e garantire maggiore certezza ai datori di lavoro, l'art. 26 D.Lgs. 151/2015, come riformulato dal Collegato Lavoro, stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre il limite stabilito dal contratto collettivo (o, in mancanza di questo, per un periodo superiore a 15 giorni), il datore di lavoro debba informare la sede INL competente per territorio. L'Ispettorato territoriale, in presenza dei requisiti previsti, procede a considerare risolto il rapporto per volontà del lavoratore, con tutte le conseguenze economiche e previdenziali a ciò connesse. Al lavoratore rimane comunque garantita la possibilità di dimostrare eventuali cause giustificative che abbiano impedito la sua presenza o la comunicazione della stessa.
La distribuzione geografica e la gestione delle imprese
I dati sulla localizzazione delle comunicazioni diffusi dall'INL rispecchiano la densità produttiva del Paese. Il Nord Italia concentra circa il 56% delle segnalazioni, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%. Un dato significativo emerge dalle modalità di gestione di questo nuovo adempimento: l’80% delle comunicazioni è trasmesso direttamente dalle imprese, che solo nel restante 20% dei casi ha fatto ricorso a professionisti o intermediari esterni.
Attività di controllo dell'INL
L'attività di controllo dell'Ispettorato ha interessato circa un terzo delle comunicazioni pervenute. Di queste, solo il 4,6% sono risultate non veritiere di sostanziale rispetto delle regole: le comunicazioni risultate non veritiere rappresentano infatti solo il 4,6% delle verifiche.
Un dato rassicurante; ma la funzione di controllo dell'INL riguarda anche le potenziali situazioni di vulnerabilità celate dietro assenze prolungate dal lavoro. Spiega l'Ispettorato che il monitoraggio effettuato sulle comunicazioni ha permesso di fare luce su casi in cui l’assenza non era una volontà di dimettersi, ma era legata a malattia, maternità, fragilità personali o conflittualità pregresse con l'azienda. In tali circostanze, l’intervento ispettivo ha assicurato la corretta qualificazione della cessazione e la piena tutela dei diritti del lavoratore.
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Francesca Chietera
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