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mercoledì 10/12/2025 • 06:00

Lavoro DAL TRIBUNALE DI BERGAMO

Dimissioni tacite: non rilevano i termini del CCNL per il licenziamento disciplinare

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 9 ottobre 2025 n. 837, offre una nuova interpretazione delle dimissioni per fatti concludenti introdotte dal cd. Collegato lavoro: non rileverebbero, ai fini di individuazione del termine da applicare, le norme del CCNL sul licenziamento per assenza ingiustificata prolungata.

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro e revisore legale

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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A pochi giorni dalla pronuncia del Tribunale di Milano sullo stesso tema, un'ulteriore pronuncia della giurisprudenza di merito, stavolta dal Tribunale di Bergamo, interviene sulla fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore mediante fatti concludenti introdotta dal cd. Collegato lavoro (art. 19 L. 203/2024).

Come è noto, la norma in parola, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha novellato l'art. 26 D.Lgs. 151/2015 inserendo il nuovo comma 7-bis che prevede: "in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza."

Con la

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