Il leasing nella contabilità del conduttore
Da un punto di vista contabile, il contratto di leasing può essere rilevato in bilancio attraverso due differenti metodi:
Successivamente, sulla base del piano di ammortamento finanziario stilato utilizzando il tasso di interesse implicito del leasing, i pagamenti dovuti in pendenza del contratto di leasing saranno suddivisi:
Inoltre, il conduttore dovrà effettuare l’ammortamento del bene detenuto tramite il leasing in funzione della vita utile dello stesso.
Nel nostro ordinamento nazionale, il legislatore ha indirettamente imposto l’utilizzo del metodo patrimoniale per la rappresentazione del contratto di leasing negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, prevendendo, invece, un’informativa aggiuntiva sugli effetti derivanti dall’applicazione del metodo finanziario all’interno della nota integrativa (art. 2427 c. 1 n. 22) c.c.).
Pertanto, il processo di contabilizzazione dei leasing, secondo tale metodologia, richiede:
Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari dei contratti di leasing rilevati secondo il metodo patrimoniale sono presentati nel flusso di cassa derivanti dall’attività operativa. Il flusso derivante dall’attività di investimento verrà influenzato solo a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto.
La rappresentazione nelle tavole di bilancio e nella nota integrativa
Qualora il contratto di leasing possa essere qualificato come locazione finanziaria, ossia quando vi è il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati, nella nota integrativa dovranno essere riportati gli effetti differenziali che si sarebbero generati sullo stato patrimoniale e sul conto economico qualora il leasing fosse stato rappresentato con il metodo finanziario e non con il metodo patrimoniale.
Pertanto, è richiesto di indicare:
L’attuale OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio non fornisce più la tabella esemplificativa dell’effetto riconciliativo su patrimonio netto e reddito dell’esercizio tra metodo patrimoniale e metodo finanziario. Si ritiene, quindi, possibile produrre sia un’informativa sintetica indicando esclusivamente quanto richiesto dal codice civile sia una più analitica (si veda OIC 12 versione 2014).
Si precisa che per le operazioni qualificate come locazioni finanziarie, nel bilancio consolidato, vista la sua natura essenzialmente informativa, è possibile (e non più obbligatorio) rappresentarle utilizzando il metodo finanziario (parr. 103-106 dell’OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto).
Gli impatti fiscali del leasing
L’art. 102 c. 7 TUIR permette la deduzione dei canoni di locazione finanziaria imputati a conto economico sulla base di una durata minima stabilita attraverso i coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31/12/1988.
La durata minima fiscale in cui è ammessa la deduzione dei canoni è commisurata:
Dal confronto tra la durata contrattuale e la durata minima fiscale, su base giornaliera, possono emergere le seguenti situazioni:
Nel secondo caso, pertanto, si verrebbe a creare un disallineamento temporale tra il periodo di imputazione a conto economico e il riconoscimento fiscale del componente negativo di reddito, causando, in sede di dichiarazione fiscale, dapprima delle variazioni in aumento del reddito (rigo RF31 cod. 35 – modello Redditi SC 2026) e, al termine della durata contrattuale, delle variazioni in diminuzione del reddito (rigo RF55 cod. 34 – modello Redditi SC 2026).
In sede di redazione del bilancio d’esercizio, potrebbe rendersi necessaria la valutazione dell’iscrizione delle imposte anticipate nel rispetto del principio di prudenza, come declinato, in questa specifica ipotesi, dall’OIC 25 Imposte sul reddito.
Ai fini fiscali, la deduzione dei canoni leasing non è ammessa per le azioni e per i terreni. Se il contratto ha per oggetto un immobile strumentale, sarà, pertanto, necessario individuare la quota capitale riferita all’area sottostante il fabbricato, da valutare autonomamente o forfettariamente (30% per i fabbricati industriali e 20% per gli altri fabbricati), che non sarà fiscalmente deducibile.
Gli interessi passivi inclusi nei canoni leasing sono da considerare ai fini della disciplina di cui all’art. 96 TUIR e sono interamente indeducibili ai fini IRAP.
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