L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 109 del 26 maggio 2026, ha negato l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni prevista dall’art. 3 c. 4‑ter D.Lgs. 346/90 al trasferimento mortis causa di una partecipazione del 35% in una s.r.l. immobiliare quando tale quota cade in comunione ereditaria indivisa tra più coeredi e, considerata da sola, non integra il controllo di diritto della società.
L’Agenzia ha chiarito infatti che l’esenzione è subordinata alla circostanza che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare un controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., da mantenere per almeno cinque anni, e che, in tale verifica, non è possibile sommare la quota ricevuta in comunione ereditaria con le partecipazioni già detenute individualmente dagli stessi coeredi.
Il caso di specie riguarda il decesso del socio di una società, titolare del 35% del capitale sociale, partecipazione ricompresa nell’asse ereditario. Alla morte del de cuius, tale quota è destinata a trasferirsi per successione legittima, in comunione indivisa, alla coniuge superstite (Istante) e alle due figlie, che già detengono, rispettivamente, il 35% e il 15% ciascuna del capitale sociale. I diritti sociali relativi alla partecipazione ereditata dovranno essere esercitati da un rappresentante comune, mentre gli eredi dichiarano l’intenzione di proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni e di detenere il controllo di diritto nel medesimo periodo.
Si ricorda che secondo l’art. 3 c. 4‑ter D.Lgs. 346/90 sono esenti i trasferimenti, anche tramite patti di famiglia, a favore di discendenti e coniuge di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni; per le partecipazioni in soggetti di cui all’art. 73 c. 1 lett. a) DPR 917/86, l’esenzione spetta solo se con esse si acquisisce o integra il controllo di diritto ex art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., e a condizione che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni, attestando l’impegno in dichiarazione di successione o nell’atto. L’Agenzia delle Entrate precisa che la nuova formulazione non incide sulla necessità che il controllo sia riferibile al singolo beneficiario (o al gruppo in comproprietà sulla stessa partecipazione); non è ammesso il computo unitario di partecipazioni riconducibili a distinte situazioni giuridiche (quote in comunione ereditaria e quote individuali).
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia conclude che la partecipazione del 35% trasferita mortis causa, pur congiunta alle quote già possedute individualmente dagli eredi, non integra di per sé un controllo di diritto in capo ai coeredi in comunione indivisa; ne deriva l’inapplicabilità dell’esenzione e la piena assoggettabilità del trasferimento all’imposta sulle successioni.
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPALuca Biancardino
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