Sul piano del diritto del lavoro, il passaggio da un appaltatore all’altro solleva il problema del rapporto tra clausola sociale e disciplina del trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.).
L’art. 29 c. 3 D.Lgs. 276/2003 – come modificato per adeguarsi alla Dir. CE 23/2001 – stabilisce che: “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, CCNL o clausola contrattuale, non costituisce trasferimento d’azienda o di ramo, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”.
La Cassazione (Cass. Ord. 27607/2024, nonché Cass. Ord. 19977/2024 in materia di servizi di mensa) ha chiarito che:
Conseguenza pratica:
La prassi contrattuale collettiva ha spesso previsto clausole sociali di riassorbimento più incisive di quelle desumibili dall’art. 57 e dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Tribunale di Napoli, sentenza n. 9103/2025, in un caso di cambio appalto/concessione nel settore dei pubblici esercizi (bar/ristorazione ospedaliera), ha ritenuto che:
Questo orientamento, in linea con Cass. 5260/2023 e Cass. 36724/2021, conferma che, accanto alla clausola sociale “elastica” di fonte pubblicistica, può operare una clausola sociale “forte” di fonte collettiva, che vincola direttamente il datore di lavoro e può essere azionata giudizialmente dal lavoratore.
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) collega strettamente il rispetto delle clausole sociali e degli obblighi lavoristici al sistema delle cause di esclusione e dei controlli sulla regolarità contributiva e sulla congruità della manodopera:
In questo quadro, la clausola sociale diventa anche un indicatore di affidabilità complessiva dell’operatore, la cui violazione può esporre a:
Si rende necessario un allineamento tra:
L’assetto attuale può essere sintetizzato in tre proposizioni:
Per il giuslavorista, ciò comporta almeno tre linee di attenzione pratica:
In questa prospettiva, le clausole sociali nel nuovo Codice degli appalti si configurano come cerniera tra diritto amministrativo dei contratti e diritto del lavoro, chiamandoli a un dialogo sempre più stretto per garantire, insieme, qualità delle prestazioni, tutela dei lavoratori e corretta competizione nel mercato degli appalti pubblici.
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Pasquale Staropoli
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