Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) segna una svolta nella disciplina delle clausole sociali, collocandole stabilmente nel sistema dei principi e degli strumenti di regolazione del mercato degli appalti. L’intervento normativo (art. 57) si muove su un duplice crinale: da un lato, l’esigenza di garantire stabilità occupazionale, adeguata protezione del lavoro e corretta applicazione dei CCNL; dall’altro, il rispetto dei principi euro-unitari di concorrenza, libertà di iniziativa economica e massima partecipazione alle gare. Ne deriva un sistema in cui: le clausole sociali sono obbligatorie nei bandi per appalti di lavori e servizi (non intellettuali) e concessioni; le clausole sociali continuano ad essere lette dalla giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato sentenza n. 26/2025) in chiave “elastica”, come diritto di precedenza e non automatica continuità del rapporto (peraltro, alle stesse condizioni contrattuali precedentemente applicate), salvo diversa disciplina collettiva o ricorrenza di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. Il Codice offre, per la prima volta, una definizione espressa di clausole so...
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