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L’efficacia della rendita iscritta negli atti catastali

L’art. 74 L. 342/2000, rubricato “Attribuzione o modificazione delle rendite catastali” stabilisce, al primo comma, che “…gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. SU 9 febbraio 2011 n. 3160), risolvendo un contrasto interpretativo sorto in seno alle Sezioni semplici, ha chiarito, interpretando il sopracitato dettato normativo, che, tenuto conto dell'art. 3 Cost., l'espressione "sono efficaci solo da decorrere dalla loro notificazione" va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo "efficaci", invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, "ai soggetti intestatari della partita", del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione "catastale" dell'immobile: il successivo inciso "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocabilmente, secondo i giudici delle leggi, «l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata» ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta notificata) a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Il caso giurisprudenziale

Un istituto di credito impugnava un avviso di accertamento IMU, anno d’imposta 2017, emesso dal Comune per parziale omesso pagamento relativo a una unità immobiliare di proprietà della ricorrente. Il focus della controversia ruotava intorno alla questione circa l’efficacia temporale della rideterminazione della rendita messa in atti dall’ente con DOCFA del dicembre 2016, iscritta a catasto e spedita per la notifica in data 23 novembre 2017. La Banca, con il ricorso, eccepiva l’atto fosse stato notificato solo nel 2018 (data del ricevimento) e che, quindi, solo a partire da tale data sarebbe legittima la liquidazione della maggiore IMU. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso aderendo a un indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. 29898/2020) secondo cui la nuova rendita decorrerebbe retroattivamente dal momento della richiesta di attribuzione a mezzo DOCFA, «a prescindere dalla notificazione».

Il richiamo alla disciplina ICI

Nel ribaltare l’esito del giudizio a favore dell’istituto di credito, gli interpreti hanno richiamato, per “osmosi”, la disciplina e i principi giurisprudenziali in materia di ICI (art. 5 c. 2 D.Lgs. 504/92) in base alla quale “…le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali…”, regola che viene a essere derogata solo laddove «le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente» (Cass. 29898/2020).

L’applicazione al caso concreto

In applicazione dei suddetti principi, gli interpreti hanno evidenziato che la nuova rendita era stata attribuita con Docfa presentata dal Comune ma sulla base di diversi criteri di valutazione: ciò non consentiva la retroattività della nuova rendita, dovendo, quindi, la contribuente corrispondere la maggiore IMU a decorrere dal 2018 ovvero dall’anno successivo alla annotazione della nuova rendita catastale nei relativi atti.

Fonte: CGT II Lombardia 31 marzo 2026 n. 701

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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