Il DL 38/2026 (DL Fiscale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2026 n. 72, all'art. 8 prevede un intervento mirato per le aziende che hanno già avviato processi di innovazione, formalizzando il diritto a un contributo straordinario per l'anno in corso.
L'agevolazione non è aperta a una platea indistinta, ma si rivolge specificamente alle imprese che hanno adempiuto agli obblighi comunicativi previsti per il Bonus 5.0 dall'art. 38 c. 10 DL 19/2024. Condizione imprescindibile per l'accesso al beneficio è l'aver ricevuto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) la conferma tecnica dell'ammissibilità dell'investimento, basata sui requisiti del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024.
L'entità del beneficio: aliquota al 35% e spese incluse
Il credito d'imposta è pari al 35% dell'ammontare richiesto nelle comunicazioni originarie. L'ambito oggettivo degli investimenti agevolabili riguarda i beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati, identificati negli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016.
In tema di calcolo del credito, l'ammontare dell'investimento viene aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione. Questo riflette la volontà del Governo di non far gravare sulle imprese i costi amministrativi e tecnici necessari per attestare la conformità degli investimenti ai paradigmi della digitalizzazione e dell'efficientamento energetico.
Il plafond complessivo stanziato per questa operazione è di 537 milioni di euro per l'anno 2026. Tale somma è stata reperita mediante una corrispondente riduzione del Fondo istituito dalla legge di bilancio precedente (L. 199/2025).
Procedure e tempistiche per l'utilizzo del credito
L'iter operativo per la fruizione del bonus è scandito da scadenze precise:
Il legislatore ha previsto una "finestra" temporale d'uso molto rapida: la compensazione può avvenire decorsi cinque giorni dalla comunicazione del GSE e deve concludersi tassativamente entro il 31 dicembre 2026.
Regime fiscale e deroghe ai limiti di compensazione
Per massimizzare l'efficacia del provvedimento, l'articolo 8 introduce importanti deroghe ai limiti ordinari di compensazione previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, per questo credito d'imposta non si applicano:
Inoltre, il contributo gode di un regime di neutralità fiscale totale. Il comma 3 specifica infatti che il credito:
Controlli e disposizioni di rinvio
Nonostante le semplificazioni, l'impianto dei controlli dell'agevolazione consistente in un credito d'imposta del 35% calcolato sugli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati A e B, L. 232/2016), rimane rigoroso. Per tutto quanto non esplicitamente regolato dal DL 38/2026, restano valide le disposizioni del DL 19/2024 e del successivo decreto attuativo del MIMIT di luglio 2024, norme disciplineranno le attività di verifica post-erogazione per assicurare che i fondi siano stati impiegati correttamente secondo i requisiti tecnici dichiarati dalle imprese.
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Maurizio Maraglino Misciagna
- Dottore commercialista e revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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