Le operazioni di merger & acquisition (M&A) rappresentano momenti di discontinuità strategica nella vita di un'impresa, capaci di ridefinirne perimetri, mercati e prospettive di crescita. In questo scenario, la gestione delle tematiche giuslavoristiche ha acquisito nel tempo un’importanza sempre maggiore, il cui corretto governo può determinare – in certi casi – il successo o il fallimento dell'intera operazione. L'analisi delle tutele per i lavoratori, l'impatto delle liabilities lavoristiche sul deal e il ruolo del giuslavorista diventano, quindi, tre facce della stessa medaglia.
Share deal vs. Asset deal
Nelle operazioni di M&A si tende spesso a guardare soprattutto agli aspetti societari e finanziari. Ma, come in un’orchestra, la riuscita del “concerto” dipende dall’armonia tra tutte le componenti dell’operazione, tra cui il diritto del lavoro.
Il primo passaggio per orientarsi è distinguere tra share deal e asset deal:
Il principio cardine: la continuità del rapporto e le tutele per i lavoratori
Le tutele previste dall’art. 2112 c.c. – in armonia con le previsioni del diritto comunitario – si articolano fondamentalmente in quattro pilastri:
Una doverosa postilla va dedicata al caso in cui l’operazione, anziché riguardare l’azienda nel suo complesso, coinvolga una parte (tecnicamente: un “ramo”) di essa: in questo caso, il ruolo primario del giuslavorista è quello di effettuare una attenta valutazione sull’autonomia funzionale del ramo (che, secondo la giurisprudenza, deve essere di fatto in grado di funzionare come una “piccola azienda”). In mancanza di tale requisito, infatti, l’operazione non integra un trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e il rapporto di lavoro dei dipendenti “ceduti” può quindi ritenersi ancora in capo al cedente, con conseguenti rischi di contenzioso, incluso il tema della cd. doppia retribuzione.
Un errore da non commettere: sottovalutare le passività giuslavoristiche
L'impatto delle questioni lavoristiche sul destino di un'operazione di M&A è spesso sottovalutato.
In questa prospettiva, la due diligence giuslavoristica assume un ruolo centrale e dovrebbe riguardare, in particolare, i seguenti profili:
Queste passività, se non correttamente identificate e quantificate, rischiano di trasferirsi in capo all’acquirente, anche in virtù del principio di solidarietà previsto dall’art. 2112 c.c. Un loro preventivo monitoraggio può quindi condurre alla rinegoziazione del prezzo di acquisto, all’inserimento di specifiche clausole di garanzia e indennizzo nel contratto di cessione o, nei casi più estremi, alla decisione di non procedere con l’operazione. Non sono infrequenti, inoltre, i casi in cui – a fronte di criticità rilevanti – il closing viene subordinato a una condizione sospensiva consistente nella sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati dalla cessione, di verbali di conciliazione in sede protetta, volti a definire ogni pretesa relativa al pregresso rapporto di lavoro con il cedente
La sequenza corretta: il ruolo strategico del giuslavorista
Seguendo la logica sopra tracciata, il giuslavorista è molto spesso chiamato a intervenire in tutte le fasi dell’operazione:
In conclusione, l'approccio moderno alle operazioni di M&A richiede di abbandonare la vecchia querelle su quale area legale abbia la priorità. Come in un'orchestra, ogni strumento è essenziale. Il diritto del lavoro, con le sue complessità e le sue tutele, non è mai un semplice abbellimento del deal, ma una parte integrante della partitura, la cui corretta esecuzione è indispensabile per la buona riuscita del concerto.
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Paola Sabatino - Dottore commercialista
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Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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