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L’iter d’approvazione e deposito del bilancio d’esercizio presso il Registro delle imprese, è caratterizzato da specifici adempimenti, ciascuno dei quali dev’essere assolto entro termini prestabiliti. Tali adempimenti, possono essere così brevemente riepilogati:

  • redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;
  • presentazione del bilancio agli organi di controllo;
  • deposito del bilancio presso la sede sociale;
  • approvazione dall’assemblea dei soci;
  • deposito presso il Registro delle imprese.

Nella fase di redazione del bilancio, occorre esaminare anche le novità entrate in vigore dal periodo d’imposta oggetto del bilancio stesso e che interessano le rilevazioni contabili.

Con riguardo ai bilanci 2026 riferiti all’esercizio 2025, le principali novità sono esposte di seguito.

Correzione errori contabili

La disciplina della correzione degli errori contabili in bilancio, è stata modificata dall’art. 4 del D. Lgs. 192/2025, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 9, c. 1, lett. c), della L. 111/2023. Attraverso la riformulazione delle disposizioni contenuta al citato art. 4, è possibile, a determinate condizioni, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili rilevata in bilancio, in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8).

Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, assumono rilevanza fiscale (IRES ed IRAP), anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti laddove:

  • la correzione sia stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo (ad esempio, un costo non iscritto nell’esercizio 2024, la cui correzione va effettuata entro il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025, ovvero un costo iscritto erroneamente nell’esercizio 2024, in luogo del 2025, la cui correzione per assumere rilievo fiscale dev’essere effettuata entro il termine d’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025);
  • la correzione sia stata effettuata prima che i summenzionati soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data d’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

Assemblea telematica fino al 30 settembre 2026

La modalità di svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti, prevista dall’art. 106 del DL 18/2020, viene ulteriormente prorogata al 30 settembre 2026, a seguito del differimento previsto dall’art. 4, c. 11, del DL 200/2025 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Pertanto, fino a tale data, la S.p.A., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché le associazioni e fondazioni, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l'intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

 Valutazione titoli non immobilizzati

La possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al valore risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (fatta eccezione per le perdite di carattere durevole), è applicabile anche ai bilanci relativi all’esercizio 2025 e 2026, a seguito della proroga disposta dell’art. 1, c. da 65 a 67, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

In tal caso, sarà necessario destinare una riserva indisponibile di utili d’ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della disposizione in esame ed i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio d’importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Recupero delle perdite “sospese” nel 2020

Nel corso della pandemia da Covid-19, l’art. 6 del DL 23/2020 ha sospeso l’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al disotto del minimo legale, nonché l’applicazione degli artt. 2446, c. 2 e 3, 2447, 2482-bis, c. 4,5 e 6, e 2482-ter del c.c. nei casi di perdite del capitale in misura superiore ad oltre un terzo.  Il termine entro il quale le perdite devono risultare diminuite a meno di un terzo, è fissato al quinto esercizio successivo. Pertanto, le perdite “sospese” del 2020 devono essere coperte entro l’approvazione dei bilanci relativi al 2025.

Novità emendamenti OIC anticipabili ai bilanci 2025

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato l’8 dicembre 2025, gli emendamenti all’ OIC 13 – Rimanenze, all’ OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, all’OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, all’ OIC 25 – Imposte sul reddito e all’OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.

Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025. Pertanto, per i soggetti che intendono applicare le modifiche già ai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025, gli emendamenti prevedono:

  • in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita, il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se il soggetto acquirente è ragionevolmente certo che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
  • in merito all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento annua di quelle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano un’approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
  • relativamente alla contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, il debito per tale imposta sostitutiva dev’essere iscritto nello stato patrimoniale della società in contropartita ad una riserva di patrimonio netto dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e sono imputati al conto economico;
  • in tema di attualizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino, poiché i relativi effetti derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione, essi presentano natura finanziaria. Tuttavia, trattandosi di effetti che non derivano da un finanziamento in senso stretto, è opportuno distinguerli dagli altri proventi o oneri di natura finanziaria. Ne consegue che, i suindicati effetti, se rilevanti, sono classificati all’interno della classe C di conto economico, nella voce ad hoc “17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.

Derivazione rafforzata micro imprese con bilancio abbreviato

Le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter del c.c. che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata (e non soltanto quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria), dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, applicano il c.d. “principio di derivazione rafforzata” (art. 83, c. 1, TUIR). Pertanto, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili rilevano, ai fini IRES, anche per le micro-imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.

Termini di approvazione e deposito del bilancio d’esercizio 2025

Adempimento

Termine

Scadenza ordinaria

Approvazione a 180 gg

Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione

Almeno 30 gg prima della convocazione dell’assemblea (15 gg se non dev’essere trasmessa all’organo di controllo)

31 marzo 2026 (15 aprile 2026)

30 maggio 2026 (14 giugno 2026)

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione al collegio sindacale e all’organo di revisione

Almeno 30 gg prima della convocazione dell’assemblea

31 marzo 2026

30 maggio 2026

Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori

Almeno 15 gg prima della convocazione dell’assemblea

15 aprile 2026

14 giugno 2026

Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale

Almeno 15 gg prima della convocazione dell’assemblea

15 aprile 2026

14 giugno 2026

Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea

Entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio sociale (180 nei casi in cui sia possibile applicare il maggior termine)

30 aprile 2026

29 giugno 2026

Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese

Entro 30 gg dall’approvazione

30 maggio 2026

29 luglio 2026

Registrazione della delibera di distribuzione degli utili

Entro 30 gg dall’approvazione

30 maggio 2026

29 luglio 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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