L’iter d’approvazione e deposito del bilancio d’esercizio presso il Registro delle imprese, è caratterizzato da specifici adempimenti, ciascuno dei quali dev’essere assolto entro termini prestabiliti. Tali adempimenti, possono essere così brevemente riepilogati:
Nella fase di redazione del bilancio, occorre esaminare anche le novità entrate in vigore dal periodo d’imposta oggetto del bilancio stesso e che interessano le rilevazioni contabili.
Con riguardo ai bilanci 2026 riferiti all’esercizio 2025, le principali novità sono esposte di seguito.
Correzione errori contabili
La disciplina della correzione degli errori contabili in bilancio, è stata modificata dall’art. 4 del D. Lgs. 192/2025, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 9, c. 1, lett. c), della L. 111/2023. Attraverso la riformulazione delle disposizioni contenuta al citato art. 4, è possibile, a determinate condizioni, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili rilevata in bilancio, in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8).
Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, assumono rilevanza fiscale (IRES ed IRAP), anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti laddove:
Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
Assemblea telematica fino al 30 settembre 2026
La modalità di svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti, prevista dall’art. 106 del DL 18/2020, viene ulteriormente prorogata al 30 settembre 2026, a seguito del differimento previsto dall’art. 4, c. 11, del DL 200/2025 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Pertanto, fino a tale data, la S.p.A., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché le associazioni e fondazioni, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
Valutazione titoli non immobilizzati
La possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al valore risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (fatta eccezione per le perdite di carattere durevole), è applicabile anche ai bilanci relativi all’esercizio 2025 e 2026, a seguito della proroga disposta dell’art. 1, c. da 65 a 67, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
In tal caso, sarà necessario destinare una riserva indisponibile di utili d’ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della disposizione in esame ed i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
In caso di utili di esercizio d’importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
Recupero delle perdite “sospese” nel 2020
Nel corso della pandemia da Covid-19, l’art. 6 del DL 23/2020 ha sospeso l’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al disotto del minimo legale, nonché l’applicazione degli artt. 2446, c. 2 e 3, 2447, 2482-bis, c. 4,5 e 6, e 2482-ter del c.c. nei casi di perdite del capitale in misura superiore ad oltre un terzo. Il termine entro il quale le perdite devono risultare diminuite a meno di un terzo, è fissato al quinto esercizio successivo. Pertanto, le perdite “sospese” del 2020 devono essere coperte entro l’approvazione dei bilanci relativi al 2025.
Novità emendamenti OIC anticipabili ai bilanci 2025
L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato l’8 dicembre 2025, gli emendamenti all’ OIC 13 – Rimanenze, all’ OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, all’OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, all’ OIC 25 – Imposte sul reddito e all’OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.
Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025. Pertanto, per i soggetti che intendono applicare le modifiche già ai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025, gli emendamenti prevedono:
Derivazione rafforzata micro imprese con bilancio abbreviato
Le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter del c.c. che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata (e non soltanto quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria), dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, applicano il c.d. “principio di derivazione rafforzata” (art. 83, c. 1, TUIR). Pertanto, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili rilevano, ai fini IRES, anche per le micro-imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.
Termini di approvazione e deposito del bilancio d’esercizio 2025
|
Adempimento |
Termine |
Scadenza ordinaria |
Approvazione a 180 gg |
|---|---|---|---|
|
Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione |
Almeno 30 gg prima della convocazione dell’assemblea (15 gg se non dev’essere trasmessa all’organo di controllo) |
31 marzo 2026 (15 aprile 2026) |
30 maggio 2026 (14 giugno 2026) |
|
Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione al collegio sindacale e all’organo di revisione |
Almeno 30 gg prima della convocazione dell’assemblea |
31 marzo 2026 |
30 maggio 2026 |
|
Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori |
Almeno 15 gg prima della convocazione dell’assemblea |
15 aprile 2026 |
14 giugno 2026 |
|
Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale |
Almeno 15 gg prima della convocazione dell’assemblea |
15 aprile 2026 |
14 giugno 2026 |
|
Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea |
Entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio sociale (180 nei casi in cui sia possibile applicare il maggior termine) |
30 aprile 2026 |
29 giugno 2026 |
|
Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese |
Entro 30 gg dall’approvazione |
30 maggio 2026 |
29 luglio 2026 |
|
Registrazione della delibera di distribuzione degli utili |
Entro 30 gg dall’approvazione |
30 maggio 2026 |
29 luglio 2026 |
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Ferdinando Broggi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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