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Ambito e decorrenza delle modifiche

In data 8 dicembre 2025 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in via definitiva alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, applicabili ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, con possibilità di applicazione anticipata dal 1° gennaio 2025, in base alle previsioni dell’OIC 29. L’intervento coinvolge complessivamente cinque standard - OIC 13, 16, 24, 25 e 31 - nell’ambito di un processo volto a uniformare il trattamento di fattispecie che avevano generato prassi non omogenee tra gli operatori. In questo contesto, assume particolare rilievo l’aggiornamento dell’OIC 13 sulle rimanenze, che introduce chiarimenti di natura sostanziale sul trattamento di operazioni contrattuali ricorrenti nella prassi.

Opzione di rivendita e criterio della ragionevole certezza

Le modifiche interessano i nuovi paragrafi 19A e 19B dell’OIC 13, in coordinamento con l’OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali e l’OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali, per cui valgono le medesime previsioni. La questione affrontata dall’Organismo Italiano di Contabilità concerne le operazioni di acquisto di beni e, contestualmente, l’acquisizione di un diritto o un obbligo di rivendita al venditore a una data futura e a un prezzo prefissato. Il discrimine contabile per la rilevazione in bilancio dell’operazione è rappresentato dalla valutazione preventiva, da parte dell’acquirente, circa la probabilità di esercizio dell’opzione.

Solo qualora sussista ragionevole certezza che l’opzione non verrà esercitata, l’operazione assume natura di effettivo acquisto e il bene è iscritto tra le rimanenze, se destinato alla rivendita, o, altrimenti, tra le immobilizzazioni, in funzione della natura e della destinazione economica. In tale circostanza, la rappresentazione contabile è infatti giustificata dalla presunzione che tutti i rischi e benefici siano stati sostanzialmente trasferiti all’acquirente.

Assenza di ragionevole certezza e qualificazione finanziaria

Diversamente, in mancanza di ragionevole certezza sul non esercizio dell’opzione, ovvero in presenza di un obbligo di rivendita, l’operazione non integra un acquisto in senso sostanziale. I rischi e i benefici restano sostanzialmente in capo al venditore e il bene, coerentemente, permane nel suo bilancio. Dal punto di vista dell’acquirente, per la contabilizzazione dell’operazione, è allora necessario distinguere due ipotesi:

  • se il prezzo di acquisto è inferiore a quello di rivendita, l’operazione è qualificata come operazione avente natura finanziaria, con rilevazione di un credito finanziario in capo all’acquirente e, in contropartita, la somma corrisposta all’acquisto. Per la differenza, è poi prevista l’imputazione a conto economico, di proventi finanziari lungo la durata del contratto, in ossequio del principio di competenza. Ad esempio, a fronte di un pagamento di 95 e di un prezzo di rivendita fissato a 100, l’acquirente iscrive un credito finanziario per 100 e rileva per competenza la differenza positiva di 5 quale provento finanziario;
  • se il prezzo di acquisto è superiore al prezzo di rivendita, l’acquirente iscrive un credito per l’importo di rivendita del bene e rileva la differenza tra prezzo di acquisto e di rivendita come risconto attivo da imputare a conto economico secondo il principio competenza. Ad esempio, a fronte di un pagamento di 110 e di un prezzo di rivendita pari a 100, viene rilevato un credito per 100 e un risconto attivo per 10, da ripartire lungo la durata del contratto.

In entrambe le fattispecie, la rappresentazione contabile è coerente con l’assenza di un trasferimento sostanziale dell’asset e con la permanenza dei rischi e benefici in capo al venditore, privilegiando la sostanza economica.

L’impostazione adottata si coordina con l’altrettanto recente OIC 34 sui ricavi, ai paragrafi che disciplinano gli effetti delle vendite con opzione o obbligo di riacquisto dal lato del venditore. Il principio sottostante è speculare: la rilevazione contabile presuppone il trasferimento sostanziale di rischi e benefici e i ricavi possono essere contabilizzati solo qualora sussista la ragionevole certezza di non riacquisto da parte del venditore. Infine, l’emendamento consente di evitare duplicazioni nella rappresentazione del bene nei bilanci delle controparti e rafforza l’uniformità interpretativa, con impatti operativi rilevanti per le imprese che strutturano operazioni con clausole di riacquisto. 

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Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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