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Lunedì 23 febbraio 2026 la Camera dei Deputati ha votato, con 177 sì (oltre a 93 no e 3 astenuti) la fiducia al DDL di conversione del DL 200/2025 (cd. Decreto Milleproroghe 2026). Nei prossimi giorni è attesa l'approvazione definitiva e il passaggio al Senato per l'ultimo ok prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa entro il 28 febbraio.

Tra le molte modifiche subite dal testo durante l'iter di conversione, spicca l'atteso emendamento che estende la durata delle agevolazioni contributive per le assunzioni introdotte originariamente dal DL 60/2024 (cd. Decreto Coesione, convertito in L. 95/2024), comunemente note con i nomi di Bonus Donne, Bonus Giovani e Bonus ZES.

L'emendamento, approvato il 19 febbraio scorso dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera, prevede l'estensione degli esoneri contributivi in questione alle seguenti assunzioni:

  • quelle effettuate fino al 30 aprile 2026, per il Bonus Giovani e per il Bonus ZES;
  • quelle effettuate fino al 31 dicembre 2026 per il Bonus Donne.

Nello specifico, l'emendamento prevede l'inserimento di un nuovo comma 1-bis all'art. 14 DL 200/2025, che contiene alcune modifiche agli artt. 22, 23 e 24 del citato DL 60/2024. Si tratta dunque di una proroga differenziata a misure diverse; tuttavia, il combinato disposto del testo della norma modificata e delle condizioni comunitarie per fruire del bonus applicabili fino al 2025 potrebbe condurre, come vedremo, a un'agevolazione a unica misura.

Bonus Giovani

Partendo dal Bonus Giovani, disciplinato dall'art. 22 DL 60/2024, la proroga è di quattro mesi. Il bonus contributivo si applicherà, infatti, alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate fino al 30 aprile 2026.

Più nello specifico, l'esonero contributivo è concesso in misura:

  • pari al 70% per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
  • pari al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La durata dell'esonero rimane di 24 mesi, così come rimane invariata la misura del massimale del bonus fruibile mensilmente. Si ricorda che il massimale è pari a 500 euro mensili per le assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale e a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

A tal proposito, tra le novità si segnala che, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, il massimale di 650 euro mensili si applica anche alle assunzioni o trasformazioni decorrenti successivamente al 31 dicembre 2025 nelle regioni Marche e Umbria. Nulla cambia, invece, per le assunzioni e trasformazioni avvenute fino al 31 dicembre 2025, alle quali continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di assunzione o trasformazione.

Con riferimento alla misura differenziata dell'esonero (70% o 100%), occorrerà comprendere quale sarà il seguito a valle dell'approvazione definitiva del provvedimento. Ove si ritenesse applicabile la condizione comunitaria indicata nel messaggio INPS n. 1935/2025, il requisito dell'incremento occupazionale dovrebbe sempre essere soddisfatto; non si comprenderebbe, pertanto, la volontà di differenziare la misura del bonus. Verosimilmente, si potrebbe ritenere, invece, che le assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale, non presentando criteri di selettività, possano essere escluse dalla disciplina sugli aiuti di Stato; su tale aspetto è tuttavia opportuno attendere chiarimenti successivi all'approvazione definitiva della legge di conversione.

Bonus Donne

Per quanto concerne il Bonus Donne previsto dall'art. 23 DL 60/2024, la proroga riguarda le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.

Non sono previste differenziazioni della misura dell'esonero contributivo, che pertanto sarà totale; in questo caso, tuttavia, l'agevolazione soggiace alle condizioni previste dal Reg. UE 651/2014 che richiede, tra l'altro, l'incremento occupazionale.

Bonus ZES

Il Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (cd. Bonus ZES), previsto dall'art. 24 DL 60/2024, si applicherà invece anche alle assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026.

Anche in questo caso, come per il Bonus Giovani, è prevista:

  • la riduzione del 70% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 (le trasformazioni sono agevolate solo nel caso del bonus giovani).
  • la riduzione del 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

A differenza del Bonus Giovani, tuttavia, il Bonus ZES presenta caratteri di selettività e pertanto costituisce senza dubbio aiuto di Stato; occorrerà dunque comprendere quali saranno i criteri che seguiranno l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 200/2025 in particolare per quanto attiene la disciplina comunitaria applicabile. Ove si ritenesse applicabile il citato Reg. UE 651/2014, come già rilevato per il Bonus Donne, per la legittimità dell'aiuto è richiesta la realizzazione dell'incremento occupazionale.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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