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mercoledì 07/01/2026 • 06:00

Speciali LEGGE DI BILANCIO 2026

Assunzioni e trasformazioni agevolate per giovani e donne: il punto sulle novità

In attesa di conoscere il destino delle agevolazioni all'assunzione introdotte dal Decreto Coesione, facciamo il punto sugli esoneri contributivi finalizzati all'assunzione e/o trasformazione a tempo indeterminato attualmente previsti dalla Legge di Bilancio 2026 a favore dei datori di lavoro privati.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro - Pubblicista

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La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce un articolato sistema di esoneri contributivi destinato ai datori di lavoro privati.

Analizziamo in primis la misura volta a incentivare l'occupazione giovanile e femminile stabile e a sostenere lo sviluppo della ZES unica per il Mezzogiorno.

Esonero contributivo per l'occupazione giovanile e femminile (c. 153-155)

La manovra di bilancio 2026 prevede un esonero contributivo parziale destinato ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni stabili o trasformazioni contrattuali nel corso del 2026. La misura, contenuta nei commi 153-155, si inserisce nel solco delle più recenti strategie di incentivazione dell'occupazione, con particolare attenzione al segmento giovanile, alla parità di genere e al riequilibrio territoriale attraverso il potenziamento della ZES unica per il Mezzogiorno.

Ambito soggettivo e oggettivo dell'esonero

Dal punto di vista soggettivo, la misura si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro privati, con conseguente esclusione del settore pubblico. L'esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l'eccezione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Sul piano oggettivo, l'agevolazione si applica esclusivamente al personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo indeterminato o il cui rapporto sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Finalità e destinatari

Il comma 153 individua i seguenti obiettivi dell'intervento:

  • l'incremento dell'occupazione giovanile stabile;
  • la promozione delle pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate;
  • il sostegno alla ZES unica per il Mezzogiorno e la riduzione dei divari territoriali.

La pluralità di obiettivi suggerisce che il decreto attuativo dovrà necessariamente operare una graduazione degli incentivi, eventualmente attraverso l'individuazione di categorie prioritarie o la modulazione dell'intensità dell'esonero in funzione delle caratteristiche soggettive dei lavoratori e della localizzazione delle imprese.

L'espresso riferimento alle "lavoratrici svantaggiate" si colloca nell'alveo delle politiche di riequilibrio del mercato del lavoro e di contrasto al gender gap occupazionale già noto per altre forme di incentivazione al lavoro. La nozione di svantaggio dovrà essere precisata in sede attuativa, presumibilmente facendo riferimento a parametri quali l'età, la durata della disoccupazione, la presenza di carichi familiari o la residenza in aree particolarmente depresse.

Al riguardo, il comma 154 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione degli specifici interventi, dei requisiti di accesso e delle condizioni necessarie per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il rinvio conferisce all'Esecutivo un'ampia discrezionalità nella configurazione concreta della misura, nel rispetto tuttavia del limite finanziario e delle finalità indicate dalla norma primaria.

Particolarmente significativo risulta l'inciso finale del comma 154, che impone di tener conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo introdotte dagli art. 22, 23 e 24 del DL 60/2024 (cd. Decreto Coesione). Tale riferimento consente di ancorare la nuova disciplina a una base empirica, evitando la reiterazione di modelli che si siano rivelati inefficaci e valorizzando invece le soluzioni che abbiano dimostrato maggiore capacità di generare occupazione.

Il comma 155, infine, istituisce un sistema di valutazione della misura affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il contributo di INPS, INAPP e CNEL. I risultati di tale valutazione dovranno orientare le eventuali correzioni in corso d'opera e fornire elementi utili per la progettazione di misure future.

Rapporti con Bonus Donne, Bonus Giovani e Bonus Giovani ZES

In ordine al rapporto di coesistenza o alternatività tra gli esoneri contributivi previsti dal Decreto Coesione (Bonus Donne , Bonus Giovani e Bonus Giovani ZES ) e la nuova misura introdotta dalla legge di bilancio 2026, si rende necessario fornire un chiarimento, poiché, alla data odierna, permane incertezza interpretativa circa la natura – sostitutiva ovvero aggiuntiva – del nuovo esonero contributivo. Segnatamente, il Decreto Milleproroghe 2026 (DL 200/2025), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2026, non contiene la proroga dei citati incentivi occupazionali di cui agli art. 21, 22, 23 e 24 del citato Decreto Coesione (come inizialmente previsto nella bozza del provvedimento).

Fonti ministeriali hanno dichiarato che la proroga arriverà sotto forma di emendamento in sede di conversione del decreto in Parlamento, adducendo motivazioni di carattere tecnico-procedurale; voci confermate dalla news del Ministero del Lavoro del 2 gennaio 2026, con cui l'assenza della proroga del decreto-legge è stata imputata alla necessità di completare la verifica delle risorse disponibili.

Tuttavia, in assenza di disposizioni normative vigenti che proroghino i suddetti termini, deve ritenersi che, allo stato attuale, le agevolazioni contributive del Decreto Coesione non siano più fruibili per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L'eventuale approvazione di un emendamento in sede di conversione del DL 200/2025, unitamente all'emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge di bilancio 2026, costituirà l'elemento dirimente per la definizione del corretto inquadramento sistematico delle due misure agevolative e per l'eventuale coordinamento delle stesse.

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- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & Partners

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