Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione e informazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
È questo il principio di diritto ribadito dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 23 gennaio 2026 n. 2964.
Contesto lavorativo e dinamica dell'infortunio
Un lavoratore, dipendente di una società, saliva su un trabattello per sistemare delle casse acustiche sospese al soffitto di una tensostruttura che non erano adeguatamente fissate. Tale operazione veniva eseguita su indicazione di un socio della società.
Contestualmente, un altro operaio, seguendo sempre le indicazioni del socio, provvedeva a spostare da terra il trabattello senza far scendere l'operaio.
Durante lo spostamento, il trabattello urtava una cassa acustica; l'urto provocava lo sganciamento della cassa, che cadendo colpiva la spalla destra del lavoratore che si trovava sul trabattello facendolo rovinare a terra. In conseguenza della caduta il lavoratore riportava gravi lesioni personali.
Iter processuale
L'imputato veniva tratto a giudizio per il reato di lesioni colpose gravi e condannato sia in primo che in secondo grado.
I giudici del merito accertavano che l'evento lesivo era stato causato da precise carenze organizzative imputabili al datore di lavoro, tra cui:
Avverso la conferma della sentenza di condanna da parte della Corte di appello il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione.
Giudizio di legittimità
Nel caso di specie, il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile per la violazione degli artt. 28, 37, 64 e 71 del D.Lgs. 81/2008.
Le specifiche violazioni e omissioni individuate dai giudici di merito e confermate dalla Cassazione sono le seguenti:
Interruzione del nesso di causalità
Secondo i giudici di legittimità la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
In base a questo principio il ricorso proposto dal datore di lavoro è stato dichiarato infondato.
Inoltre, La Suprema Corte ha evidenziato che nel caso di specie non possono essere invocate, da parte del datore di lavoro, le seguenti esimenti.
1. Il principio dell'abnormità: il nesso di causalità viene interrotto esclusivamente se la condotta del lavoratore è considerata "abnorme". Perché ciò avvenga, il comportamento del lavoratore deve:
2. L'impossibilità di interruzione per "ordinaria negligenza": la Corte specifica che comportamenti imprudenti o negligenti del lavoratore non bastano a interrompere il nesso causale.
3. La mancata formazione: un punto cruciale della sentenza riguarda l'effetto della mancata formazione sull'interruzione del nesso.
4. La pluralità di responsabili: infine, il nesso di causalità non viene interrotto nemmeno dall'eventuale colpa o omissione di altri soggetti titolari di posizioni di garanzia.
Conclusioni
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il lavoratore stava svolgendo compiti assegnati (sistemazione delle casse e spostamento del trabattello) e che la sua imprudenza era diretta conseguenza della mancata formazione e valutazione dei rischi da parte dell'imputato, confermando così la piena sussistenza del nesso causale.
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