Dal 1° luglio 2021, per effetto dell'art. 2-bis DPR 633/1972, corrispondente all'art. 14-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, è stata introdotta una “finzione giuridica” in base alla quale il soggetto passivo che facilita determinate cessioni di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica si considera “fornitore presunto”.
Di conseguenza, la cessione all'acquirente, privato consumatore, facilitata dall'interfaccia viene scomposta in due cessioni:
1) la cessione B2B, dal fornitore all'interfaccia, che si qualifica come esente, ma con diritto di detrazione, ai sensi degli artt. 10 c. 3 e 19 c. 3 lett. d-bis) DPR 633/72;
2) la cessione B2C, dall'interfaccia all'acquirente, imponibile ai fini IVA.
Ai sensi dell'art. 6 c. 7 DPR 633/72, entrambe le cessioni si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.
In base all'art. 2-bis DPR 633/72, le operazioni facilitate da un'interfaccia elettronica per le quali opera la “finzione giuridica” sono:
1) se effettuate da fornitori non stabiliti nella UE:
2) le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori extra-UE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.
La soluzione
Nel caso considerato, in cui il fornitore è stabilito al di fuori della UE e i beni sono ceduti in ambito intracomunitario, il trattamento IVA dell'operazione è diverso in funzione del luogo in cui esistono i beni (in Italia o in altro Stato UE) e del luogo di stabilimento dell'interfaccia (Italia, altro Stato UE o Stato extra-UE).
Nel primo scenario (interfaccia e beni in Italia), in cui l'acquirente di altro Stato UE ordina i beni tramite un'interfaccia elettronica da un fornitore stabilito al di fuori della UE, il quale detiene in Italia i beni che vengono trasportati/spediti all'acquirente, si realizza una vendita a distanza intracomunitaria che, ai sensi dell'art. 2-bis c. 1 lett. a) DPR 633/72, si considera effettuata dall'interfaccia in veste di fornitore presunto.
Di conseguenza, l'operazione deve essere scomposta in due cessioni, vale a dire la cessione B2B dal fornitore extra-UE all'interfaccia italiana e la cessione B2C da quest'ultima all'acquirente, che si considerano entrambe effettuate al momento dell'accettazione del pagamento da parte del fornitore extra-UE.
La cessione B2B è territorialmente rilevante in Italia, per cui il fornitore extra-UE deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere fattura esente da IVA, ma con diritto alla detrazione. La cessione B2C, se è superata la soglia annua di 10.000 euro, è territorialmente rilevante nello Stato UE del cessionario, per cui l'interfaccia italiana deve addebitare l'imposta locale all'acquirente previa identificazione, oppure avvalendosi del regime OSS.
Nel secondo scenario (interfaccia e beni nello Stato UE dell'acquirente), l'acquirente di altro Stato UE ordina i beni tramite un'interfaccia elettronica da un fornitore stabilito al di fuori della UE, il quale detiene in Italia i beni che vengono trasportati/spediti all'acquirente.
Analogamente al primo scenario, si realizza, pertanto, una vendita a distanza intracomunitaria che, ai sensi dell'art. 2-bis c. 1 lett. a) DPR 633/72, si considera effettuata dall'interfaccia UE in veste di fornitore presunto, con la conseguenza che l'operazione deve essere scomposta in due cessioni, vale a dire la cessione B2B dal fornitore extra-UE all'interfaccia UE e la cessione B2C da quest'ultima all'acquirente, che si considerano entrambe effettuate al momento dell'accettazione del pagamento da parte del fornitore extra-UE.
La cessione B2B è territorialmente rilevante in Italia, per cui il fornitore extra-UE deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere fattura esente da IVA, ma con diritto alla detrazione. La cessione B2C, se è superata la soglia annua di 10.000 euro, è territorialmente rilevante nello Stato UE del cessionario, per cui l'interfaccia UE deve addebitare l'imposta locale all'acquirente, oppure avvalendosi del regime OSS nello Stato UE in cui è stabilita.
Infine, nel terzo scenario (interfaccia extra-UE e beni in Italia), l'acquirente di altro Stato UE ordina i beni tramite un'interfaccia elettronica da un fornitore stabilito al di fuori della UE, il quale detiene in Italia i beni che vengono trasportati/spediti all'acquirente.
Si realizza, pertanto, una vendita a distanza intracomunitaria che, ai sensi dell'art. 2-bis c. 1 lett. a) DPR 633/72, si considera effettuata dall'interfaccia extra-UE in veste di fornitore presunto, con la conseguenza che l'operazione deve essere scomposta in due cessioni, vale a dire la cessione B2B dal fornitore extra-UE all'interfaccia extra-UE e la cessione B2C da quest'ultima all'acquirente, che si considerano entrambe effettuate al momento dell'accettazione del pagamento da parte del fornitore extra-UE.
La cessione B2B è territorialmente rilevante in Italia, per cui il fornitore extra-UE deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere fattura esente da IVA, ma con diritto alla detrazione. La cessione B2C, se è superata la soglia annua di 10.000 euro, è territorialmente rilevante nello Stato UE del cessionario, per cui l'interfaccia extra-UE deve addebitare l'imposta locale all'acquirente previa identificazione, oppure avvalendosi del regime OSS previa registrazione in Italia.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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