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Dal 1° luglio 2021, per effetto dell'art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, corrispondente all'art. 14-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, è stata introdotta una “finzione giuridica” in base alla quale il soggetto passivo che facilita determinate cessioni di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica si considera “fornitore presunto”.

Di conseguenza, la cessione all'acquirente, privato consumatore, facilitata dall'interfaccia viene scomposta in due cessioni:

  • la cessione B2B, dal fornitore all'interfaccia, che si qualifica come esente, ma con diritto di detrazione, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 19, comma 3, lett. d-bis), del D.P.R. n. 633/1972;
  • la cessione B2C, dall'interfaccia all'acquirente, imponibile ai fini IVA.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, entrambe le cessioni si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.

In base all'art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, le operazioni facilitate da un'interfaccia elettronica per le quali opera la “finzione giuridica” sono:

1) se effettuate da fornitori non stabiliti nella UE:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le cessioni di beni con partenza e arrivo del trasporto/spedizione nel territorio dello stesso Stato UE a destinazione di acquirenti privati consumatori;

2) le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori extra-UE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.

La soluzione

Nel caso considerato, in cui il fornitore è stabilito al di fuori della UE e i beni oggetto di vendita all'acquirente italiano, privato consumatore, si trovano in Italia, il trattamento IVA dell'operazione diverge a seconda del luogo di stabilimento dell'interfaccia elettronica (in Italia, in altro Stato UE o al di fuori della UE).

Nel primo scenario (interfaccia italiana), in cui l'acquirente ordina i beni tramite un'interfaccia elettronica da un fornitore stabilito al di fuori della UE, il quale detiene in Italia i beni che vengono trasportati/spediti all'acquirente, si realizza una cessione interna che, ai sensi dell'art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, si considera effettuata dall'interfaccia in veste di fornitore presunto.

Di conseguenza, l'operazione deve essere scomposta in due cessioni, vale a dire la cessione B2B dal fornitore extra-UE all'interfaccia italiana e la cessione B2C da quest'ultima all'acquirente, che si considerano effettuate al momento dell'accettazione del pagamento da parte del fornitore extra-UE.

La cessione B2B è territorialmente rilevante in Italia, per cui il fornitore extra-UE deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere fattura esente da IVA, ma con diritto alla detrazione. Anche la cessione B2C è territorialmente rilevante in Italia, per cui l'interfaccia italiana deve addebitare l'imposta all'acquirente, eventualmente avvalendosi del regime OSS.

Analogamente al primo scenario, anche nel secondo (interfaccia UE), l'acquirente ordina i beni tramite un'interfaccia elettronica da un fornitore stabilito al di fuori della UE, il quale detiene in Italia i beni che vengono trasportati/spediti all'acquirente.

Si realizza, pertanto, una cessione interna che, ai sensi dell'art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, si considera effettuata dall'interfaccia UE in veste di fornitore presunto, con la conseguenza che l'operazione deve essere scomposta in due cessioni, vale a dire la cessione B2B dal fornitore extra-UE all'interfaccia UE e la cessione B2C da quest'ultima all'acquirente, che si considerano effettuate al momento dell'accettazione del pagamento da parte del fornitore extra-UE.

La cessione B2B è territorialmente rilevante in Italia, per cui il fornitore extra-UE deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere fattura esente da IVA, ma con diritto alla detrazione. Anche la cessione B2C è territorialmente rilevante in Italia, per cui l'interfaccia UE può avvalersi del regime OSS nel proprio Stato UE, oppure deve identificarsi ai fini IVA in Italia per versare l'imposta.

Infine, nel terzo scenario (interfaccia extra-UE), l'acquirente ordina i beni tramite un'interfaccia elettronica da un fornitore stabilito al di fuori della UE, il quale detiene in Italia i beni che vengono trasportati/spediti all'acquirente.

Si realizza, pertanto, una cessione interna che, ai sensi dell'art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, si considera effettuata dall'interfaccia extra-UE in veste di fornitore presunto, con la conseguenza che l'operazione deve essere scomposta in due cessioni, vale a dire la cessione B2B dal fornitore extra-UE all'interfaccia extra-UE e la cessione B2C da quest'ultima all'acquirente, che si considerano effettuate al momento dell'accettazione del pagamento da parte del fornitore extra-UE.

La cessione B2B è territorialmente rilevante in Italia, per cui il fornitore extra-UE deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere fattura esente da IVA, ma con diritto alla detrazione. Anche la cessione B2C è territorialmente rilevante in Italia, per cui l'interfaccia extra-UE può avvalersi del regime OSS in Italia, oppure deve identificarsi ai fini IVA in Italia per versare l'imposta.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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