Dal 1° luglio 2021, per effetto dell'art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, corrispondente all'art. 14-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, è stata introdotta una “finzione giuridica” in base alla quale il soggetto passivo che facilita determinate cessioni di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica si considera “fornitore presunto”.
Di conseguenza, la cessione all'acquirente, privato consumatore, facilitata dall'interfaccia viene scomposta in due cessioni:
Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, entrambe le cessioni si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.
In base all'art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, le operazioni facilitate da un'interfaccia elettronica per le quali opera la “finzione giuridica” sono:
1) se effettuate da fornitori non stabiliti nella UE:
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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