X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 3 min.

Dal 1° luglio 2021, per effetto dell'art. 2-bis DPR 633/1972, corrispondente all'art. 14-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, è stata introdotta una “finzione giuridica” in base alla quale il soggetto passivo che facilita determinate cessioni di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica si considera “fornitore presunto”.

Di conseguenza, la cessione all'acquirente, privato consumatore, facilitata dall'interfaccia viene scomposta in due cessioni:

1) la cessione B2B, dal fornitore all'interfaccia, che si qualifica come esente, ma con diritto di detrazione, ai sensi degli artt. 10 c. 3 e 19 c. 3 lett. d-bis) DPR 633/72;

2) la cessione B2C, dall'interfaccia all'acquirente, imponibile ai fini IVA.

Ai sensi dell'art. 6 c. 7 DPR 633/72, entrambe le cessioni si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.

In base all'art. 2-bis DPR 633/72, le operazioni facilitate da un'interfaccia elettronica per le quali opera la “finzione giuridica” sono:

1) se effettuate da fornitori non stabiliti nella UE:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le cessioni di beni con partenza e arrivo del trasporto/spedizione nel territorio dello stesso Stato UE a destinazione di acquirenti privati consumatori;

2) le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori extra-UE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.

La soluzione

Nel caso considerato, in cui il fornitore è stabilito al di fuori della UE e i beni sono ceduti in ambito intracomunitario, il trattamento IVA dell'operazione è diverso in funzione del luogo in cui esistono i beni (in Italia o in altro Stato UE) e del luogo di stabilimento dell'interfaccia (Italia, altro Stato UE o Stato extra-UE).

Nel primo scenario (interfaccia e beni in Italia), in cui l'acquirente di altro Stato UE ordina i beni tramite un'interfaccia elettronica da un fornitore stabilito al di fuori della UE, il quale detiene in Italia i beni che vengono trasportati/spediti all'acquirente, si realizza una vendita a distanza intracomunitaria che, ai sensi dell'art. 2-bis c. 1 lett. a) DPR 633/72, si considera effettuata dall'interfaccia in veste di fornitore presunto.

Di conseguenza, l'operazione deve essere scomposta in due cessioni, vale a dire la cessione B2B dal fornitore extra-UE all'interfaccia italiana e la cessione B2C da quest'ultima all'acquirente, che si considerano entrambe effettuate al momento dell'accettazione del pagamento da parte del fornitore extra-UE.

La cessione B2B è territorialmente rilevante in Italia, per cui il fornitore extra-UE deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere fattura esente da IVA, ma con diritto alla detrazione. La cessione B2C, se è superata la soglia annua di 10.000 euro, è territorialmente rilevante nello Stato UE del cessionario, per cui l'interfaccia italiana deve addebitare l'imposta locale all'acquirente previa identificazione, oppure avvalendosi del regime OSS.

Nel secondo scenario (interfaccia e beni nello Stato UE dell'acquirente), l'acquirente di altro Stato UE ordina i beni tramite un'interfaccia elettronica da un fornitore stabilito al di fuori della UE, il quale detiene in Italia i beni che vengono trasportati/spediti all'acquirente.

Analogamente al primo scenario, si realizza, pertanto, una vendita a distanza intracomunitaria che, ai sensi dell'art. 2-bis c. 1 lett. a) DPR 633/72, si considera effettuata dall'interfaccia UE in veste di fornitore presunto, con la conseguenza che l'operazione deve essere scomposta in due cessioni, vale a dire la cessione B2B dal fornitore extra-UE all'interfaccia UE e la cessione B2C da quest'ultima all'acquirente, che si considerano entrambe effettuate al momento dell'accettazione del pagamento da parte del fornitore extra-UE.

La cessione B2B è territorialmente rilevante in Italia, per cui il fornitore extra-UE deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere fattura esente da IVA, ma con diritto alla detrazione. La cessione B2C, se è superata la soglia annua di 10.000 euro, è territorialmente rilevante nello Stato UE del cessionario, per cui l'interfaccia UE deve addebitare l'imposta locale all'acquirente, oppure avvalendosi del regime OSS nello Stato UE in cui è stabilita.

Infine, nel terzo scenario (interfaccia extra-UE e beni in Italia), l'acquirente di altro Stato UE ordina i beni tramite un'interfaccia elettronica da un fornitore stabilito al di fuori della UE, il quale detiene in Italia i beni che vengono trasportati/spediti all'acquirente.

Si realizza, pertanto, una vendita a distanza intracomunitaria che, ai sensi dell'art. 2-bis c. 1 lett. a) DPR 633/72, si considera effettuata dall'interfaccia extra-UE in veste di fornitore presunto, con la conseguenza che l'operazione deve essere scomposta in due cessioni, vale a dire la cessione B2B dal fornitore extra-UE all'interfaccia extra-UE e la cessione B2C da quest'ultima all'acquirente, che si considerano entrambe effettuate al momento dell'accettazione del pagamento da parte del fornitore extra-UE.

La cessione B2B è territorialmente rilevante in Italia, per cui il fornitore extra-UE deve identificarsi ai fini IVA in Italia ed emettere fattura esente da IVA, ma con diritto alla detrazione. La cessione B2C, se è superata la soglia annua di 10.000 euro, è territorialmente rilevante nello Stato UE del cessionario, per cui l'interfaccia extra-UE deve addebitare l'imposta locale all'acquirente previa identificazione, oppure avvalendosi del regime OSS previa registrazione in Italia.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Caso Risolto IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’IVA sulle cessioni interne di beni facilitate da un’interfaccia elettronica

Nel caso di un fornitore extra-UE che vende i beni, già presenti nel territorio dello Stato, ad acquirenti italiani per mezzo di un..

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

Approfondisci con


Regime IVA delle vendite a distanza (e-commerce)

Dal punto di vista dell'IVA, le vendite a distanza devono essere esaminate sia per ciò che riguarda i rapporti interni, che per quelli con l'estero, a loro volta distinguendo i rapporti con clienti di altri Stati membri ..

di

Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”