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Il ritorno dell'iperammortamento: quadro normativo e meccanismo tecnico

A decorrere dal 2026 viene reintrodotto l'iperammortamento, inteso come maggiorazione del costo fiscalmente deducibile dei beni strumentali agevolabili. La misura si inserisce nel solco degli strumenti di incentivazione fiscale volti a stimolare gli investimenti produttivi e si traduce, sotto il profilo tecnico, in una variazione in diminuzione della base imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) nonché dell'IRAP, determinando in tal modo un significativo effetto di riduzione del carico tributario per i soggetti beneficiari.

Ambito soggettivo e temporale

L'ambito soggettivo di applicazione dell'iperammortamento è circoscritto ai titolari del reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Restano, invece, esclusi dall'agevolazione, tra gli altri, i contribuenti che determinano il reddito mediante criteri forfettari ovvero che applicano di regimi di imposta sostitutiva, in quanto estranei ad un sistema di determinazione analitica del reddito d'impresa fondato sulla rilevanza fiscale dei costi.

La Legge di Bilancio 2026, pur avendo inizialmente previsto l'iperammortamento come misura limitata al solo periodo d'imposta 2026, ne ha successivamente esteso l'operatività all'intero triennio agevolato, con efficacia fino al 30 settembre 2028. Di particolare rilievo è, inoltre, la previsione della cumulabilità dell'iperammortamento con ulteriori agevolazioni finanziate mediante risorse nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, purché tali interventi non insistano sulle medesime quote di costo e non comportino il superamento del costo complessivamente sostenuto, nel rispetto dei principi di divieto di doppio finanziamento e di proporzionalità dell'aiuto.

L'impatto nel settore agricolo: il limite del reddito catastale

L'intervento normativo in esame si colloca nel più ampio quadro delle politiche fiscali volte a favorire la transazione tecnologica e digitale del sistema produttivo nazionale. Tuttavia, con specifico riferimento al settore agricolo, la reintroduzione dell'iperammortamento non si traduce in un accesso generalizzato alla misura. La ragione di una simile esclusione risiede nella peculiare modalità di determinazione del reddito agricolo che, nella maggior parte dei casi, avviene secondo criteri catastali o forfettari. Poiché l'iperammortamento opera quale deduzione maggiorata del costo, esso risulta utilizzabile esclusivamente dai soggetti che determinano un reddito d'impresa “puro”, fondato sul bilancio. Ne consegue che l'agevolazione è, in concreto, riservata alle sole società agricole (Snc, Sas, Srl) che dichiarano il reddito secondo le regole ordinarie, senza optare per il regime del reddito catastale.

Credito d'imposta "Agricoltura 4.0": una misura compensativa specifica

Per compensare l'esclusione di una parte rilevante del settore primario dall'ambito applicativo dell'iperammortamento, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un credito d'imposta specifico, denominato “Agricoltura 4.0”, riservato alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per gli investimenti effettuati fino al 28 settembre 2028. La misura appare coerente con le esigenze di modernizzazione del comparto e si rivolge agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi aziendali, inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025. Per tali investimenti è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40% delle spese sostenute, fino a un importo massimo agevolabile pari a 1 milione di euro. Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito oggettivo della misura macchinari agricoli a guida automatica o assistita, sistemi di monitoraggio mediante droni o sensori, nonché software per l'analisi e la gestione dei dati colturali.

Il credito potrà essere utilizzato solo in compensazione, tramite modello F24, anche in un'unica soluzione.

Adempimenti documentali e obblighi di certificazione

L'accesso all'agevolazione è subordinato al rispetto di un articolato e rigoroso sistema di adempimenti documentali, il cui il cui mancato assolvimento può determinare la revoca del beneficio e l'attivazione del meccanismo di recapture introdotto dalle nuove disposizioni. In primo luogo, l'impresa beneficiaria è tenuta a conservare la documentazione relativa agli investimenti effettuati; le fatture e i documenti di trasporto devono riportare un espresso riferimento alla disposizione della Legge di Bilancio che introduce la misura agevolativa. È inoltre richiesta una specifica certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell'impresa. Qualora l'impresa agricola non sia obbligata per legge alla revisione legale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro; in tali ipotesi è riconosciuta la possibilità di incrementare il credito d'imposta fino a un massimo di 5.000 euro, al fine di compensare i costi sostenuti per l'adempimento dell'obbligo certificativo

Il meccanismo di "Recapture": decadenza e restituzione del beneficio

Quanto al meccanismo del recapture, lo stesso risponde a una chiara ratio legis: evitare che il beneficio fiscale venga fruito in assenza del mantenimento del vincolo di destinazione del bene all'attività agevolata. La normativa dispone, infatti, che in caso di cessione a terzi, di destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero di mancato riscatto dei beni acquisiti in locazione finanziaria entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento, il credito d'imposta debba essere ridotto escludendo il relativo costo dall'originaria base di calcolo. Qualora il credito sia già stato utilizzato in compensazione, il beneficiario è tenuto al riversamento dell'importo indebitamente fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Criticità finanziarie: il rischio di incapienza dei fondi

Nonostante l'elevata attrattività dell'aliquota del 40%, la misura esaminata presenta evidenti criticità sotto il profilo delle risorse finanziarie stanziate. Le somme disponibili appaiono, infatti, estremamente contenute: circa 1,4 milioni di euro per il 2026 e 700.000 euro per il 2027, per un ammontare complessivo di 2,1 milioni di euro. In un settore nel quale un singolo macchinario 4.0 può raggiungere costi pari a diverse centinaia di migliaia di euro, tale limitazione rischia di ridurre significativamente la platea dei beneficiari effettivi. Ne deriva il concreto pericolo che l'agevolazione finisca per favorire esclusivamente le imprese più strutturate e tempestive nella presentazione delle istanze, escludendo le piccole realtà agricole, spesso meno attrezzate sul piano amministrativo e finanziario, ma potenzialmente quelle che potrebbero trarre il maggior beneficio dalla misura in termini di innovazione e competitività.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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