L'art. 1 c. da 427 a 436 L. 199/2025, ha introdotto un nuovo beneficio, riconoscendo per gli investimenti in beni materiali e immateriali, una maggiorazione con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Nello specifico, si riconosce ai titolari di reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:
La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, è così ripartita:
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
I canoni leasing
Prendendo in considerazioni i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con le Circ. AE 26 maggio 2016 n. 23/E e Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E, con riguardo ai precedenti interventi in materia di iperammortamento, va tenuto presente che il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La deduzione opera in via extracontabile e va fruita:
Le maggiorazioni spettano non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale. Per determinare detta quota, in mancanza del piano di ammortamento, si può fare riferimento al criterio forfetario dettato dall'art. 1, del DM 24 aprile 1998, laddove è stabilito che la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing.
Per effetto di quanto precede, mutuando quanto esposto nella Circ. AE 23/E/2016, si possono verificare tre casi, ossia:
In merito al caso sub 1, si ipotizzi un contratto di leasing con decorrenza 1° gennaio 2026, con durata di due anni, pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31 dicembre 1988, vale a dire 25%, per quattro anni. Canoni di leasing complessivi: euro 11.000, di cui euro 9.000 per quota capitale ed euro 2.000 per quota interessi e con prezzo di riscatto, al 1° gennaio 2028, di euro 1.000. La maggiorazione complessiva sulla quota capitale è pari a euro 16.200 (180% di 9.000).
In questo caso la quota di canone imputata a conto economico nel 2026 è di euro 4.500 (9.000/2), mentre, come maggiorazione in variazioni in diminuzione, in dichiarazione si indica l'importo di euro 8.100 (16.200/2). Stessa situazione si avrà nel 2027.
Con riguardo al caso sub 2, fermo restando i dati contabili suddetti, con variazione solo della durata del contratto, che è di tre anni, e la data di riscatto che slitta al 1° gennaio 2029, si perviene alla seguente situazione:
Infine e con riguardo al caso sub 3, con dati contabili simili al caso sub 1, ma con durata del contratto di leasing di un anno e con data di riscatto al 1° gennaio 2027, si avrà:
Da ultimo, si segnala che qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d'imposta successivi, salvo il caso in cui l'interconnessione avvenga in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariIl leasing finanziario o locazione finanziaria è una fattispecie negoziale che ha avuto origine nei paesi anglosassoni, ed in particolare negli Stati Uniti, e costituisce un'operazione particolarmente frequente nella pra..
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