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L'art. 1 c. da 427 a 436 L. 199/2025, ha introdotto un nuovo beneficio, riconoscendo per gli investimenti in beni materiali e immateriali, una maggiorazione con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nello specifico, si riconosce ai titolari di reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;
  2. investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, è così ripartita:

  • 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

  1. investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza di cui all'art. 30 c. 1 lett. a) n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, si precisa che sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 c. 1 lettere b) e c) DL 181/2023:
  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lett. b) del c. 1 art. 12);
  • moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% (lett. c) del c.1 art. 12).

I canoni leasing

Prendendo in considerazioni i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con le Circ. AE 26 maggio 2016 n. 23/E e Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E, con riguardo ai precedenti interventi in materia di iperammortamento, va tenuto presente che il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

La deduzione opera in via extracontabile e va fruita:

  • a) in base ai coefficienti stabiliti del DM 31 dicembre 1988 (ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 102 TUIR) relativamente ai beni acquisisti in proprietà; b) in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal citato decreto, relativamente ai beni acquisiti tramite leasing;
  • per ciò che concerne la maggiorazione relativa ai beni immateriali (“in misura non superiore al 50% del costo”, per effetto dell'art. 103 c. 1 TUIR.

Le maggiorazioni spettano non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale. Per determinare detta quota, in mancanza del piano di ammortamento, si può fare riferimento al criterio forfetario dettato dall'art. 1, del DM 24 aprile 1998, laddove è stabilito che la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing.

Per effetto di quanto precede, mutuando quanto esposto nella Circ. AE 23/E/2016, si possono verificare tre casi, ossia:

  1. la durata contrattuale sia uguale alla durata minima fiscale;
  2. la durata contrattuale sia superiore alla durata minima fiscale;
  3. la durata contrattuale sia inferiore alla durata minima fiscale.

In merito al caso sub 1, si ipotizzi un contratto di leasing con decorrenza 1° gennaio 2026, con durata di due anni, pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31 dicembre 1988, vale a dire 25%, per quattro anni. Canoni di leasing complessivi: euro 11.000, di cui euro 9.000 per quota capitale ed euro 2.000 per quota interessi e con prezzo di riscatto, al 1° gennaio 2028, di euro 1.000. La maggiorazione complessiva sulla quota capitale è pari a euro 16.200 (180% di 9.000).

In questo caso la quota di canone imputata a conto economico nel 2026 è di euro 4.500 (9.000/2), mentre, come maggiorazione in variazioni in diminuzione, in dichiarazione si indica l'importo di euro 8.100 (16.200/2). Stessa situazione si avrà nel 2027.

Con riguardo al caso sub 2, fermo restando i dati contabili suddetti, con variazione solo della durata del contratto, che è di tre anni, e la data di riscatto che slitta al 1° gennaio 2029, si perviene alla seguente situazione:

  1. anni 2026 e 2027, con canone imputato a conto economico per euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta e con allocazione della maggiorazione, come variazione in diminuzione, di euro 8.100 per detti anni;
  2. anno 2028, con canone imputato a conto economico per un importo di euro 3.000 e senza maggiorazione in quanto la durata contrattuale è superiore alla durata minima fiscale.

Infine e con riguardo al caso sub 3, con dati contabili simili al caso sub 1, ma con durata del contratto di leasing di un anno e con data di riscatto al 1° gennaio 2027, si avrà:

  1. anno 2026, con canone imputato a conto economico per euro 9.000. In dichiarazione si potrà dedurre solo l'importo di euro 4.500, perché la durata contrattuale è inferiore alla durata minima fiscale, con maggiorazione da indicare in dichiarazione tra le variazioni in diminuzione di euro 8.100;
  2. anno 2027, nulla da imputare a conto economico come canoni di leasing.  In dichiarazione si potrà dedurre solo l'importo di euro 4.500, perché la durata contrattuale è inferiore alla durata minima fiscale, con maggiorazione da indicare in dichiarazione tra le variazioni in diminuzione di euro 8.100.

Da ultimo, si segnala che qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d'imposta successivi, salvo il caso in cui l'interconnessione avvenga in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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