La Legge 2 dicembre 2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" (cd. Legge Semplificazioni) in vigore dal 18 dicembre 2025, introduce una serie di modifiche normative che impattano direttamente sul rapporto di lavoro e sulle procedure amministrative connesse. Diverse disposizioni della legge producono effetti immediati, senza necessità di ulteriori interventi attuativi, modificando fin da subito le prassi operative di datori di lavoro, lavoratori e consulenti del lavoro.
Nuovo obbligo comunicativo per i lavoratori in cassa integrazione
Tra le novità più rilevanti e di immediata applicazione vi è l'introduzione, mediante l'art. 22 L. 182/2025, di un nuovo comma 2-bis all'art. 8 D.Lgs. 148/2015, che stabilisce un obbligo comunicativo prima inesistente: il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro che ha richiesto il relativo intervento di aver intrapreso un'attività lavorativa.
La disposizione si affianca, senza sostituirlo, all'obbligo già esistente di comunicazione all'INPS previsto dal comma 2 del medesimo art. 8.
Giova rammentare che il trattamento di integrazione salariale non spetta per le giornate in cui il lavoratore beneficiario svolga attività remunerate, determinando pertanto l'incumulabilità tra il reddito derivante dalla nuova occupazione e l'ammortizzatore sociale. L'ordinamento prevede tuttavia un'ipotesi derogatoria qualora il lavoratore dimostri che il compenso percepito per l'attività svolta risulti inferiore all'importo dell'integrazione salariale spettante, in tal caso è riconosciuto il diritto a una quota integrativa pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dell'integrazione e il reddito effettivamente conseguito.
È opportuno evidenziare che, mentre la mancata comunicazione all'INPS è sanzionata con la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, il nuovo obbligo di comunicazione al datore di lavoro non è assistito da una specifica sanzione espressa nel testo normativo. La norma mira a consentire al datore di lavoro una migliore programmazione organizzativa, in particolare per quanto concerne la pianificazione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale, che tipicamente accompagnano i periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali. L'assenza di una sanzione specifica non esime tuttavia il lavoratore dall'obbligo di adempimento, configurandosi la comunicazione come dovere contrattuale la cui violazione potrebbe rilevare sotto il profilo disciplinare.
Semplificazioni in materia di immigrazione per lavoro subordinato
L'art. 4 della legge in esame interviene sul Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998), introducendo significative semplificazioni nelle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La prima modifica riguarda i requisiti della sistemazione alloggiativa da indicare nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato. All'art. 5-bis c. 1 lett. a) del TU immigrazione, il riferimento ai requisiti "previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" viene sostituito con il riferimento agli standard stabiliti dal decreto del Ministro per la sanità del 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari minimi per le abitazioni, altezze minime, superfici minime per abitante e requisiti di illuminazione/ventilazione naturale).
Vengono inoltre introdotte due ipotesi specifiche di semplificazione documentale:
Di particolare rilievo pratico è l'introduzione del nuovo comma 5-quater.1 all'art. 22 del TU immigrazione, che riduce da 60 a 30 giorni il termine massimo per il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione, nel caso di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato di stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'art. 23 del medesimo TU.
Ampliamento del ruolo delle strutture territoriali dei datori di lavoro
L'art. 20 apporta modifiche all'art. 24-bis D.Lgs. 286/1998, riconoscendo alle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale un ruolo attivo nelle procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro per soggetti stranieri. In particolare, dopo le parole "sul piano nazionale" vengono inserite, tanto al comma 1 quanto al comma 3 dell'art. 24-bis, le seguenti parole: ", ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,".
Tale modifica fa sì che le strutture territoriali potranno effettuare la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, funzione in precedenza riservata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le istanze inoltrate dalle strutture territoriali saranno escluse dall'asseverazione, al pari di quelle presentate dalle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro; inoltre, il decentramento territoriale delle competenze dovrebbe accelerare i procedimenti, avvicinando i servizi alle imprese. Per i consulenti del lavoro e gli studi professionali operanti sul territorio, tale novità potrebbe tradursi in un importante snellimento burocratico, consentendo di interfacciarsi con strutture territoriali più prossime e potenzialmente più rapide nella gestione delle pratiche.
Carta Blu UE: dimezzamento dei tempi per lavoratori altamente qualificati
L'art. 21 interviene sull'art. 27-quater c. 6 del TU immigrazione, riducendo da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati (Carta Blu UE) da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione. La modifica mira ad una significativa accelerazione procedimentale volta a rendere più competitivo il sistema italiano nell'attrarre lavoratori di alta professionalità provenienti da Paesi terzi (extra UE).
Al riguardo, è utile ricordare che con circolare congiunta n. 2829 del 28 marzo 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Interno, ha precisato che il cittadino extracomunitario in possesso di elevata qualificazione professionale, per il quale sia stato richiesto il nulla osta propedeutico al rilascio della Carta Blu UE, è legittimato a intraprendere l'attività lavorativa anteriormente alla convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, subordinatamente all'assolvimento dell'obbligo di comunicazione preventiva ai competenti servizi per l'impiego.
Sostegno al comparto turistico-ricettivo per lo staff housing
L'art. 12 integra la disciplina volta a incentivare la creazione o la riqualificazione degli alloggi destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, modificando l'art. 14 del DL 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 118/2025). La novità di immediata applicazione riguarda l'introduzione del comma 2-bis, che estende agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026 le disposizioni di cui all'art. 10 c. 7-ter DL 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020). Viene inoltre previsto quanto segue:
È previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso per tali immobili.
La disposizione, sebbene finalizzata a sostenere investimenti di medio-lungo periodo, è immediatamente applicabile e consente ai datori di lavoro del settore turistico-ricettivo di avviare da subito i progetti di creazione di alloggi per i dipendenti, beneficiando delle semplificazioni procedimentali.
Proroga del lavoro occasionale in agricoltura
L'art. 23 proroga anche per l'esercizio 2025 l'applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, precedentemente introdotta dall'art. 1 c. 343-354 L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per il biennio 2023-2024. Secondo tale disciplina, ora prorogata fino al 31 dicembre 2025, rientrano nelle prestazioni agricole occasionali le attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da specifici soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione. I soggetti ammessi sono:
Il venir meno di uno dei requisiti soggettivi determina la risoluzione automatica del rapporto. È onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro. La disposizione mira a limitare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore agricolo ed è finanziata mediante uno stanziamento di 900.000 euro per l'anno 2025, a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero del Lavoro.
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