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L'UE ha introdotto una riforma del regime speciale IVA per le piccole imprese, finalizzata a semplificare gli adempimenti e a promuovere la competitività delle PMI che operano in più Stati membri. In Italia, questa riforma è stata recepita dal D.Lgs. 180/2024, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 (nota come Direttiva SME-SS). Il nuovo regime, denominato "regime transfrontaliero di franchigia", permette ai soggetti passivi stabiliti nell'UE con un volume d'affari non superiore a determinate soglie di non esercitare la rivalsa dell'imposta e di non avere il diritto alla detrazione dell'IVA.

Con il Provv. AE 10 dicembre 2025 n. 560356, l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative, stabilendo le procedure di controllo sia per i soggetti passivi italiani che intendono avvalersi del regime in altri Stati membri ("Stati di esenzione"), sia per i soggetti non stabiliti che chiedono di applicare il regime nel territorio dello Stato italiano.

Controlli sulla comunicazione preventiva

Il provvedimento in oggetto riguarda i controlli di conformità che l'Agenzia delle Entrate effettua sui dati contenuti nella Comunicazione preventiva, ovvero la dichiarazione con cui i soggetti stabiliti in Italia manifestano l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in un altro Stato UE.

Questi controlli, che scattano dopo il termine previsto dal punto 4.1 del Provvedimento della comunicazione preventiva, sono finalizzati a verificare la congruenza del volume d'affari dichiarato con i dati già in possesso dell'Agenzia. Le fonti di verifica includono:

  • i dati delle fatture elettroniche emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti stabiliti o identificati in Italia, e verso le Pubbliche amministrazioni;
  • i dati relativi alle operazioni di cessione e prestazione di servizi verso soggetti non stabiliti in Italia, comunicate telematicamente;
  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente;
  • le informazioni indicate nelle dichiarazioni annuali IVA;
  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In caso di discordanza tra gli importi comunicati e quelli riscontrati, il contribuente riceverà un messaggio di scarto con la motivazione "Incongruenza sui dati dei volumi d'affari comunicati". In questo scenario, il soggetto potrà presentare una nuova comunicazione preventiva a partire dal giorno successivo alla ricezione del messaggio.

Verifica delle soglie di volume d'affari

Oltre alla congruenza dei dati, i controlli mirano anche a verificare il rispetto delle soglie di volume d'affari stabilite dalla normativa unionale e nazionale, come previsto dall'art. 70-octiesdecies DPR 633/72.

Le soglie sono le seguenti:

  • volume d'affari annuo nell'UE nell'anno civile precedente: non deve essere stato superiore a 100.000 euro. Il superamento di questa soglia nell'anno precedente comporta un messaggio di scarto e la possibilità di presentare una nuova richiesta di accesso al regime solo a partire dall'anno civile successivo;
  • volume d'affari annuo nell'UE nel periodo in corso: non deve essere stato superiore a 100.000 euro nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione. In caso di superamento di questa soglia, la nuova richiesta di accesso può essere presentata a partire dal secondo anno successivo;
  • volume d'affari annuo nello Stato di esenzione: non deve essere superiore alla soglia prevista da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia. In questo caso, il controllo è effettuato anche sulla base dei dati presenti nel portale dedicato della Commissione Europea. Il superamento di questa specifica soglia permette al contribuente di presentare una nuova comunicazione preventiva, ma solo nei termini previsti dallo Stato di esenzione interessato.

L'Agenzia si riserva, inoltre, di effettuare verifiche sul rispetto dei termini per la presentazione di una nuova comunicazione a seguito del superamento di una delle soglie sopra citate.

Assegnazione e disattivazione del suffisso EX

Una volta superati i controlli e ricevuta una risposta positiva dagli Stati di esenzione, l'Agenzia delle Entrate provvede ad assegnare al soggetto passivo il Numero di identificazione EX, aggiungendo il suffisso EX al numero di Partita IVA. Questo numero è necessario per l'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

Il provvedimento chiarisce anche i casi di "silenzio assenso" da parte degli Stati esteri: se, trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva, uno o più Stati di esenzione non hanno trasmesso alcuna risposta, l'Agenzia assegna comunque il suffisso EX. L'unica eccezione si verifica se lo Stato di esenzione ha richiesto un maggior termine per effettuare verifiche volte a prevenire elusione o evasione d'imposta.

La disattivazione del suffisso EX è invece prevista in caso di presunta cessazione dell'attività o nei casi di cessazione d'ufficio della Partita IVA (ai sensi dell'art. 35 c. 15-quinquies DPR 633/72). In particolare, la cessazione dell'attività si presume in assenza di informazioni contrarie, qualora siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono state trasmesse comunicazioni trimestrali con importi pari a zero in uno o più Stati di esenzione e, contemporaneamente, non risultino trasmessi i dati delle operazioni verso soggetti stabiliti in tali Stati. La disattivazione è comunicata al contribuente nella sua area riservata sul sito dell'Agenzia, e l'Agenzia provvede a inviare i messaggi di cessazione agli Stati di esenzione interessati.

Se un soggetto, a seguito della disattivazione del suffisso EX, desidera rientrare nel regime di franchigia, dovrà presentare una nuova comunicazione preventiva, rispettando eventuali periodi di "quarantena" previsti dagli Stati di esenzione.

Controlli sulla comunicazione trimestrale e obbligo di identificazione

Il provvedimento prevede anche controlli sulla Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia. L'Agenzia verifica la tempestività della presentazione, la congruenza dei dati e del volume d'affari indicato, nonché il rispetto delle soglie previste. Il mancato rispetto dei termini di presentazione può comportare l'invio di messaggi agli altri Stati membri.

Infine, per i soggetti non stabiliti in Italia che sono ammessi al regime di franchigia nel territorio dello Stato, l'Agenzia interviene se riceve due messaggi consecutivi dagli Stati di stabilimento relativi alla mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali. In tal caso, l'Agenzia comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale.

Fonte: Provv. AE 10 dicembre 2025 n. 560356

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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redazione Memento

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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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