L'UE ha introdotto una riforma del regime speciale IVA per le piccole imprese, finalizzata a semplificare gli adempimenti e a promuovere la competitività delle PMI che operano in più Stati membri. In Italia, questa riforma è stata recepita dal D.Lgs. 180/2024, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 (nota come Direttiva SME-SS). Il nuovo regime, denominato "regime transfrontaliero di franchigia", permette ai soggetti passivi stabiliti nell'UE con un volume d'affari non superiore a determinate soglie di non esercitare la rivalsa dell'imposta e di non avere il diritto alla detrazione dell'IVA.
Con il Provv. AE 10 dicembre 2025 n. 560356, l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative, stabilendo le procedure di controllo sia per i soggetti passivi italiani che intendono avvalersi del regime in altri Stati membri ("Stati di esenzione"), sia per i soggetti non stabiliti che chiedono di applicare il regime nel territorio dello Stato italiano.
Controlli sulla comunicazione preventiva
Il provvedimento in oggetto riguarda i controlli di conformità che l'Agenzia delle Entrate effettua sui dati contenuti nella Comunicazione preventiva, ovvero la dichiarazione con cui i soggetti stabiliti in Italia manifestano l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in un altro Stato UE.
Questi controlli, che scattano dopo il termine previsto dal punto 4.1 del Provvedimento della comunicazione preventiva, sono finalizzati a verificare la congruenza del volume d'affari dichiarato con i dati già in possesso dell'Agenzia. Le fonti di verifica includono:
In caso di discordanza tra gli importi comunicati e quelli riscontrati, il contribuente riceverà un messaggio di scarto con la motivazione "Incongruenza sui dati dei volumi d'affari comunicati". In questo scenario, il soggetto potrà presentare una nuova comunicazione preventiva a partire dal giorno successivo alla ricezione del messaggio.
Verifica delle soglie di volume d'affari
Oltre alla congruenza dei dati, i controlli mirano anche a verificare il rispetto delle soglie di volume d'affari stabilite dalla normativa unionale e nazionale, come previsto dall'art. 70-octiesdecies DPR 633/72.
Le soglie sono le seguenti:
L'Agenzia si riserva, inoltre, di effettuare verifiche sul rispetto dei termini per la presentazione di una nuova comunicazione a seguito del superamento di una delle soglie sopra citate.
Assegnazione e disattivazione del suffisso EX
Una volta superati i controlli e ricevuta una risposta positiva dagli Stati di esenzione, l'Agenzia delle Entrate provvede ad assegnare al soggetto passivo il Numero di identificazione EX, aggiungendo il suffisso EX al numero di Partita IVA. Questo numero è necessario per l'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.
Il provvedimento chiarisce anche i casi di "silenzio assenso" da parte degli Stati esteri: se, trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva, uno o più Stati di esenzione non hanno trasmesso alcuna risposta, l'Agenzia assegna comunque il suffisso EX. L'unica eccezione si verifica se lo Stato di esenzione ha richiesto un maggior termine per effettuare verifiche volte a prevenire elusione o evasione d'imposta.
La disattivazione del suffisso EX è invece prevista in caso di presunta cessazione dell'attività o nei casi di cessazione d'ufficio della Partita IVA (ai sensi dell'art. 35 c. 15-quinquies DPR 633/72). In particolare, la cessazione dell'attività si presume in assenza di informazioni contrarie, qualora siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono state trasmesse comunicazioni trimestrali con importi pari a zero in uno o più Stati di esenzione e, contemporaneamente, non risultino trasmessi i dati delle operazioni verso soggetti stabiliti in tali Stati. La disattivazione è comunicata al contribuente nella sua area riservata sul sito dell'Agenzia, e l'Agenzia provvede a inviare i messaggi di cessazione agli Stati di esenzione interessati.
Se un soggetto, a seguito della disattivazione del suffisso EX, desidera rientrare nel regime di franchigia, dovrà presentare una nuova comunicazione preventiva, rispettando eventuali periodi di "quarantena" previsti dagli Stati di esenzione.
Controlli sulla comunicazione trimestrale e obbligo di identificazione
Il provvedimento prevede anche controlli sulla Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia. L'Agenzia verifica la tempestività della presentazione, la congruenza dei dati e del volume d'affari indicato, nonché il rispetto delle soglie previste. Il mancato rispetto dei termini di presentazione può comportare l'invio di messaggi agli altri Stati membri.
Infine, per i soggetti non stabiliti in Italia che sono ammessi al regime di franchigia nel territorio dello Stato, l'Agenzia interviene se riceve due messaggi consecutivi dagli Stati di stabilimento relativi alla mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali. In tal caso, l'Agenzia comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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