
venerdì 05/12/2025 • 13:30
Termina alle ore 23:59 del 10 dicembre 2025 la possibilità di richiedere la riduzione contributiva del 35% per le imprese che hanno in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A.
redazione Memento
Per i datori di lavoro le cui imprese stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensiva, il 10 dicembre 2025 sarà l'ultimo giorno per presentare le domande finalizzate a beneficiare dello sgravio contributivo del 35% previsto dall'art. 5 del DL 34/2014 (convertito in L. 78/2014), che ha modificato l'art. 6 c. 4 del DL 510/1996.
Alle 23:59 del 10 dicembre, infatti, sarà disattivato l'applicativo ministeriale "sgravicdsonline" il quale, dal 2 novembre di ogni anno, permette di precompilare le istanze e successivamente di trasmetterle: quest'anno, lo sportello per le trasmissione delle domande ha aperto il 30 novembre.
Contratti di solidarietà
La L. 863/1984 ha introdotto il contratto di solidarietà quale strumento di integrazione salariale finalizzato a tutelare l'occupazione in momenti di crisi aziendale, attraverso una riduzione dell'orario di lavoro e il mantenimento, almeno parziale, della retribuzione del lavoratore.
I contratti di solidarietà possono essere sottoscritti tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali in presenza dei medesimi requisiti per usufruire della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
In particolare, tali accordi possono essere di due tipi:
Lo sgravio contributivo di cui all'art. 5 del DL 34/2014 è riservato ai contratti di tipo difensivo.
Sgravio contributivo
La riduzione contributiva per i contratti di solidarietà ammonta al 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore il cui orario è stato ridotto oltre il 20%, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per non più di 24 mesi complessivi nel quinquiennio mobile.
Come fare domanda
I datori di lavoro interessati a usufruire dello sgravio possono proporre domanda attraverso l'applicativo "sgravicdsonline" disponibile sul sito del Ministero, accedendo tramite credenziali SPID o CIE e pagando l'imposta di bollo attraverso il sistema PagoPA.
La domanda deve essere unica per il singolo contratto di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione dell'orario lavorativo prevista; in caso di più contratti di solidarietà consecutivi, con o senza soluzione di continuità, vanno trasmesse domande distinte per i diversi periodi.
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