
venerdì 14/11/2025 • 14:57
L’INPS, con Circ. 14 novembre 2025 n. 143, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo spettante ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024.
redazione Memento
Premessa
Il DL 34/2014, convertito, con modificazioni, L. 78/2014 è intervenuto sull'impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
In particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510/1996 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.
L'INPS, con Circ. 14 novembre 2025 n. 143, illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2024.
Negli allegati alla Circolare in commento è presente l'elenco delle imprese ammesse allo sgravio.
Misura e durata dello sgravio
Per l'anno 2024 sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Calcolo della riduzione contributiva
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:
Cumulabilità con la Decontribuzione Sud
Il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l'esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud. Quindi, le imprese che devono usufruire dell'esonero contributivo per contratti di solidarietà, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, e nei limiti della stessa, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.
Valorizzazione UNIEMENS
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di concessione, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
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