
venerdì 05/12/2025 • 06:00
La gestione della tredicesima mensilità richiede un'attenta ricostruzione degli elementi retributivi utili, dei criteri di maturazione e delle regole fiscali e contributive applicabili: la forte eterogeneità delle previsioni contrattuali rende necessaria, inoltre, una verifica puntuale dei CCNL.
La tredicesima mensilità, componente essenziale della retribuzione spettante al lavoratore, in forza del contratto di lavoro, costituisce uno dei temi più ricorrenti nella gestione delle buste paga di fine anno. Il calcolo, di per sé particolarmente non complesso, richiede tuttavia un'attenta valutazione degli elementi retributivi che concorrono alla sua maturazione soprattutto in presenza di assenze o sospensioni del rapporto di lavoro.
Il perimetro applicativo della tredicesima è definito dalle regole stabilite dalle parti sociali nella contrattazione collettiva: le dinamiche operative variano infatti in funzione del contratto collettivo applicato. Nell'elaborazione delle buste paga, professionisti e intermediari devono verificare puntualmente le previsioni contrattuali per individuare quali elementi incidono sull'importo da corrispondere e quali, invece, non generano diritto - in tutto o in parte - alla mensilità aggiuntiva.
Tredicesima: profili legali e contrattuali
La disciplina della tredicesima mensilità trova fondamento principalmente nella contrattazione collettiva che ne definisce struttura, criteri di maturazione e modalità di correzione. Non esiste, infatti, una norma unica e generale che disciplinano l'istituto per tutti i rapporti di lavoro del settore privato: sono i contratti collettivi nazionali, affiancati dai contratti integrativi aziendali, a stabilire contenuti e regole operative.
Il meccanismo di maturazione più diffuso prevede il riconoscimento di1/12 dell'importo per ogni mese utile dell'anno, considerando mese intero quello in cui il lavoratore matura una presenza pari o superiore a 15 giorni. Le parti sociali possono tuttavia prevedere criteri differenti, più o meno favorevoli, a seconda delle peculiarità del settore o dell'organizzazione del lavoro.
Alla contrattazione collettiva spetta pertanto l'individuazione:
Accanto alle regole del CCNL, assumono rilievo eventuali prassi aziendali consolidate, purché non in contrasto con le previsioni collettive e non più sfavorevoli per il lavoratore. Tali prassi, se costanti e ripetute nel tempo, possono diventare rilevanti ai fini del trattamento retributivo.
Il quadro complessivo pone in capo al datore di lavoro un obbligo di corretta applicazione del contratto e di verifica degli istituti collegati: la tredicesima deve essere determinata secondo le disposizioni collettive vigenti ed erogata in coerenza con quanto maturato.
Tredicesima: profili retributivi
Per la determinazione della base di calcolo della tredicesima mensilità, la contrattazione collettiva individua di norma quali elementi utili, quelli corrisposti al lavoratore con cadenza mensile fissa e continuativa. Rientrano normalmente nella base del computer:
Sono invece esclusi dalla base di calcolo:
Nel caso di rapporti di lavoro part-time, la mensilità aggiuntiva è riconosciuta in misura proporzionale all'orario contrattuale.
Tredicesima: profili operativi
Dal punto di vista operativo, la gestione della tredicesima mensilità richiede una serie di verifiche preliminari e controlli successivi nella fase di elaborazione della busta paga.
Tredicesima: profili contributivi e fiscali
La tredicesima mensilità, in quanto componente della retribuzione, concorre integralmente alla formazione della base imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 51 del TUIR, rientrando tra gli emolumenti che costituiscono reddito di lavoro dipendente in forza dell'art. 49 del già citato TUIR. Ne consegue che l'importo corrisposto costituisce base imponibile fiscale a tutti gli effetti. In applicazione del principio di armonizzazione delle basi imponibili previsto dal D.Lgs. 314/1997– imponibile fiscale e imponibile contributivo – la mensilità aggiuntiva è integralmente soggetta anche alla contribuzione INPS, secondo le aliquote ordinarie previste per il rapporto di lavoro.
Dal punto di vista fiscale assume rilievo la modalità con cui la tredicesima viene erogata:
È tuttavia importante precisare che, in entrambi i casi appena riportati, l'effetto è solo apparente: non esiste un reale vantaggio fiscale in nessuna delle due modalità di erogazione. In sede di conguaglio di fine anno, l'IRPEF è ricalcolata sul complesso dei redditi percepiti dal lavoratore, con applicazione delle detrazioni spettanti sull'intero periodo d'imposta (le detrazioni, quindi, non sono applicate direttamente alla tredicesima, in nessuna modalità di erogazione; ciò che cambia è solo la percezione del netto nel singolo cedolino).
Di seguito una tabella con l'indicazione degli articoli di alcuni CCNL scelti e l'indicazione dell'importo e la tempistica di erogazione:
|
CCNL |
Articolo |
Importo ed erogazione |
|---|---|---|
|
Terziario Commercio (Confcommercio) |
Art. 220 |
Importo pari ad una mensilità da erogare in coincidenza con la vigilia di Natale |
|
Giornalisti Radiotelevisivi Locali (Aeranti–Corallo / FNSI) |
Art. 17 |
Importo pari a 30/26esimi della retribuzione mensile da erogare nel mese di dicembre |
|
Metalmeccanica Industria (Confindustria) |
Titolo IV – Art. 7 |
Una mensilità da erogare in coincidenza con la vigilia di Natale |
|
Pubblici Esercizi (Confcommercio) |
Art. 183 |
Una mensilità di retribuzione in atto (paga base + contingenza + scatti + elementi provinciali + trattamenti integrativi) da erogare in occasione delle ricorrenze natalizie |
|
Lavoro Domestico (Confedilizia) |
Articolo 39 |
Una mensilità da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale |
|
Studi Professionali (Confprofessioni) |
Articolo 142 |
Importo pari ad una mensilità da erogare in coincidenza con la vigilia di Natale |
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Marcella de Trizio
- Avvocato - Studio ArlatiGhislandiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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