L'INPS, con Mess. 5 novembre 2025 n. 3322, ha precisato ulteriormente che la sentenza dalla Corte Costituzionale n. 115/2025 che consente l'applicazione alla madre cd. intenzionale della disciplina del congedo di paternità obbligatorio, estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti nel momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti, ossia dal 24 luglio 2024.
Gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale
Con la sentenza citata sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile”.
Come precisato nel precedente Mess. 7 agosto 2025 n. 2450, tale pronuncia, secondo l'INPS, produce effetti diretti nell'ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo).
L'estensione degli effetti
L'INPS, con il messaggio in oggetto, precisa che la pronuncia della Corte costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti, ossia dal 24 luglio 2025.
Pertanto, non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell'art. 27 bis D.Lgs. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge.
L'esame delle domande di congedo
Le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte costituzionale, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell'INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale (art. 6, c. 6, L. 138/43), e del termine di decadenza annuale (art. 47, c. 3, DPR 639/70)
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Luca Furfaro
- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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