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venerdì 08/08/2025 • 10:12

Lavoro Dall'INPS

Madre c.d. intenzionale: chiarimenti ai fini del congedo di paternità

L'INPS, con Mess. 7 agosto 2025 n. 2450, recependo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115/2021 in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, da riconoscersi anche alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ha precisato che gli effetti della pronuncia decorrono dal 24 luglio 2025.

a cura di

redazione Memento

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L'INPS, con Mess. 7 agosto 2025 n. 2450 ha recepito quando stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115/2021 in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da riconoscersi anche alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale 

Con la sentenza citata sentenza,  la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui
non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile”.
Tale pronuncia della Corte, secondo l'INPS, produce effetti diretti nell'ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo).

Comunicazione del congedo da parte della madre c.d. intenzionale
La madre intenzionale deve effettuare la comunicazione di fruizione del congedo al proprio datore di lavoro, il quale provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'Istituto.
La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all'INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro.
L'INPS, inoltre, ricorda che la fruizione del congedo e l'anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento. Allo stesso modo, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

Misura dell'indennità
Durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Decorrenza degli effetti
Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, solo dal 24 luglio 2025 la madre intenzionale, lavoratrice dipendente si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio.

Fonte: Mess. INPS 7 agosto 2025 n. 2450

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- Avvocato in Milano - Studio Legale Failla & Partners

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