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La disciplina della società non operative

La disciplina delle società non operative (art. 30 L. 724/94) prevede che i contribuenti rientranti in talune classi, di cui si dirà in seguito, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi c.d. effettivi, ovvero ricavi, incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore ai ricavi presunti.

La disciplina in commento si applica alle seguenti categorie di contribuenti:

  • le società per azioni,
  • le società in accomandita per azioni,
  • le società a responsabilità limitata,
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice,
  • le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Mentre, come detto, i ricavi effettivi si desumono dal bilancio d'esercizio, i ricavi presunti si determinano applicando le percentuali stabilite al primo comma del citato art. 30.

Senza dilungarci troppo in questa sede sul calcolo dei c.d. redditi presunti, accenniamo invece alle cause, previste dal legislatore, di esclusione o disapplicazione dalla verifica dell'operatività e quindi dalla determinazione del reddito presunto imponibile per i soggetti di comodo.

Tra i soggetti esclusi dall'applicazione della disciplina in commento è doveroso in questa sede citare le società in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo (come previsto dallo stesso co.1 dell'art. 30 al numero 6-ter).

Tra i soggetti che possono disapplicare la disciplina delle società non operative ritroviamo anche le società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'art. 101 c. 5 TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria (punto 1 lett. b) del provv. del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008).

In questo ambito si incunea il caso sottoposto al giudizio della Cassazione ed in particolare, come si vedrà in seguito, nell'arco temporale oggetto di analisi per la determinazione della causa di esclusione.

Ordinanza n. 28313/2025 della Cassazione

Con riferimento all'anno d'imposta 2012 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento alla contribuente, società a responsabilità limitata, contestando maggiore imponibile e quindi imposte in virtù dell'applicazione della disciplina delle società non operative.

Si segnala che per lo stesso esercizio d'imposta la contribuente aveva presentato istanza di interpello, parzialmente accolta; dalla lettura della citata ordinanza sembrerebbe che l'accoglimento parziale riguardasse l'esclusione dal test di alcune partecipate presumibilmente in quanto operative.

Come si accennava in precedenza, il fulcro della questione è che per l'anno 2012 la contribuente non aveva ancora fatto ricorso ad alcuna procedura di risanamento, seppur già in stato di crisi d'impresa.

Solo durante l'esercizio 2016 la contribuente aveva fatto ricorso ad un piano di risanamento ex art. 67 RD 267/42 e poi ad un concordato preventivo ex artt. 160 ss. della stessa normativa.

La contribuente ha impugnato l'atto di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla refusione delle spese processuali.

La contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale, accoglieva parzialmente l'impugnazione.

Tralasciando volutamente in questa sede le altre argomentazioni di contraddittorio, ci si sofferma dunque sul fatto che la lettura della norma, anche nella versione in vigore al tempo, non autorizza la disapplicazione e l'esclusione dalla disciplina in presenza dei soli sintomi dello stato di crisi senza un'effettiva manifestazione della stessa.

A margine dei gradi di giudizio precedenti, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il giudizio di secondo grado che aveva fondato la disapplicazione della normativa, prevista per le società non operative, sull'esistenza di uno “stato di crisi talmente penetrante da costringere la società a ricorrere agii strumenti previsti dalla legge fallimentare”.

La decisione della Suprema Corte, dunque, fonda le proprie motivazioni su un aspetto essenziale dell'interpretazione e della ratio della norma stessa, espresso nella stessa ordinanza; ovvero, l'obiettivo della disciplina delle società non operativa è volta a “punire” i contribuenti società statiche o di mero godimento e non coloro che non conseguono ricavi perché in situazione di crisi, anche se non ancora comprovato dall'adesione ad un piano di risanamento. 

Fonte: Cass. 24 ottobre 2025 n. 28313

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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