martedì 07/10/2025 • 16:20
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 7 ottobre 2025 n. 260, ha chiarito il regime fiscale applicato alle comunicazioni obbligatorie di sicurezza inviate dalle Pubbliche Amministrazioni all'INAIL: in questi casi l'imposta di bollo non è dovuta, non trattandosi di istanze volte a ottenere provvedimenti.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. n. 260 del 7 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sui rapporti tra una Pubblica Amministrazione (PA) e l'INAIL, affrontando il caso specifico della richiesta di immatricolazione di attrezzature di lavoro (nel caso di specie, una piattaforma idraulica di sollevamento), presentata in ottemperanza all'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/2008.
Il quesito
Nel caso sottoposto all'Amministrazione finanziaria, la PA istante si trovava in disaccordo con l'unità territoriale dell'INAIL, che aveva richiesto il versamento dell'imposta di bollo per la suddetta richiesta di immatricolazione.
In particolare, la PA istante riteneva che la richiesta fosse esente in virtù dell'esenzione assoluta prevista dall'art. 16 della Tabella allegata al DPR 642/72, il quale esenta dal pagamento dell'imposta di bollo gli atti e documenti scambiati tra Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e altri enti assimilati.
L'INAIL, di contro, aveva contestato l'applicabilità di tale esenzione, sostenendo di essere un "ente pubblico non economico", in quanto tale non rientrante tra i soggetti tassativamente indicati nell'art. 16.
Qualora tale esenzione fosse esclusa, la PA istante prospettava che l'onere, se dovuto, dovesse ricadere sull'INAIL in base all'art. 8 DPR 642/72, secondo cui nei rapporti con lo Stato, l'imposta, quando dovuta, è a carico dell'altra parte.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
In via preliminare, l'Agenzia ha un punto di prassi consolidata: l'INAIL è effettivamente un ente pubblico non economico e non rientra tra le amministrazioni dello Stato. Pertanto, l'esenzione di cui al citato art. 16 non è applicabile.
Il focus del Fisco si è spostato quindi sulla natura specifica dell'atto in oggetto, ovvero la richiesta di immatricolazione, presentata tramite l'applicativo CIVA.
L'istanza è stata qualificata, in conformità con la normativa ministeriale (DM 11 aprile 2011, n. 111), come una "comunicazione obbligatoria" di messa in servizio di un'attrezzatura. Questa comunicazione è finalizzata esclusivamente alla gestione di una banca dati di competenza dell'Istituto, che assegna un numero di matricola. L'Istante stesso ha specificato che l'atto "non è finalizzato all'ottenimento o all'emanazione di un provvedimento amministrativo o al rilascio di certificati".
Per le istanze telematiche, l'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 3 c. 1-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 642/72, solo se queste sono relative alla "tenuta di pubblici registri" E tendenti ad ottenere "l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati".
Da ciò consegue che, poiché le richieste in esame sono comunicazioni obbligatorie tese alla tenuta di una banca dati e non mirano all'ottenimento di provvedimenti amministrativi o certificati, l'imposta di bollo non è dovuta in quanto le comunicazioni non integrano il presupposto impositivo richiesto dall'art. 3 c. 1-bis, della Tariffa.
Tale interpretazione, prosegue l'Agenzia, ribadisce il principio generale stabilito dalla risoluzione 179/E del 2008, per la quale, qualora istanze presentate da una PA a un ente pubblico non economico (come INAIL) fossero imponibili (perché relative a pubblici registri e finalizzate al rilascio di atti o certificati), l'onere ricadrebbe comunque sull'ente pubblico non economico (INAIL), in forza del già citato art. 8 DPR 642/72.
In sintesi, la Risp. 260/2025 stabilisce che gli adempimenti di sicurezza sul lavoro come la comunicazione di messa in servizio all'INAIL non sono soggetti a bollo, in quanto non rientrano nel perimetro di applicazione definito per le istanze telematiche (art. 3 c. 1-bis Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 642/72).
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