
martedì 09/09/2025 • 06:00
Regioni e Province autonome hanno inviato al Ministero del Lavoro 63 nuove FAQ formulate da parti sociali e formatori relative all'interpretazioni dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: in attesa della pubblicazione ufficiale, analizziamo alcune delle più rilevanti.
In data 6 agosto 2025 le Regioni e le Province autonome hanno inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un documento contenente una serie di risposte (si tratta di 63 FAQ) a e quesiti formulati da associazioni datoriali e sindacali e da soggetti formatori in merito alla corretta interpretazione dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta il 24 maggio 2025) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza su lavoro. Ciò nella logica di garantire uniformità di applicazione dell'Accordo sul territorio nazionale.
In attesa che il documento - trasmesso, quale ulteriore contributo delle Regioni ai fini di una sua condivisione - assuma carattere di ufficialità, si segnalano di seguito alcune tra le FAQ che rivestono rilievo sul piano generale.
Efficacia territoriale degli attestati rilasciati dalla PA di Bolzano (FAQ n. 2)
Il documento interviene sulla valenza degli gli attestati che potranno essere rilasciati per i corsi erogati in deroga all'Accordo del 17 aprile 2025 nella provincia autonoma di Bolzano, sottolineando, al riguardo, come l'Accordo abbia riconosciuto una specificità territoriale alla PA di Bolzano, consentendo, in accordo con il MLPS, l'erogazione di progetti pilota, in via sperimentale. Tali progetti – sottolinea il documento delle Regioni - non saranno riconosciuti validi nelle altre Regioni/PA.
Disposizioni più favorevoli (FAQ n. 3)
Altro profilo, sempre in merito alla potestà derogatoria riconosciuta alle Regioni, attiene al significato che deve essere attribuito alla clausola di salvaguardia generale che consente alle Regioni e alle Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più “favorevoli” in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Viene precisato in particolare che la clausola - peraltro già ricompresa, seppure in forme diverse, in Accordi Stato-Regioni precedenti - riproduce, in sostanza, il potere discrezionale delle Regioni di recepire con propri atti normativi il contenuto del nuovo Accordo.
Quando fare la formazione dei lavoratori (FAQ n. 5)
Il documento interviene sulla questione concernente la possibilità, già contemplata nel punto 10 dell'Accordo SR n. 221 del 21 dicembre 2011, di assolvere, in via transitoria e in fase di prima applicazione, l'obbligo formativo dei lavoratori entro 60 giorni dalla data di assunzione
Il documento richiama le ipotesi espressamente indicate nell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 81/2008 (che costituisce norma primaria), con la conseguenza che tale possibilità, non più riproposta, viene automaticamente a cadere.
Corsi formativi multi-Ateco (FAQ n. 9)
Altro tema sul quale viene posta l'attenzione è quello relativo alla possibilità di erogare percorsi formativi multi-Ateco (relativi cioè diverse aziende ovvero ad aziende che operano in settori diversi).
Secondo il coordinamento interregionale, l'Accordo impone al soggetto formatore di garantire la maggiore omogeneità tra i partecipanti ad ogni singolo corso con particolare riferimento al settore di appartenenza.
Ferma, pertanto, la responsabilità del soggetto formatore, in accordo con lo stesso datore di lavoro, non è vietato prevedere aule che aggreghino settori simili all'interno della stessa classe di rischio, avendo cura nella progettazione della formazione specifica di prendere in esame gruppi omogenei che svolgono la stessa mansione e gestione dei rischi aziendali.
Utilizzo della videoconferenza sincrona (FAQ n. 10 e n. 46)
Il documento interviene anche in merito all'utilizzo della videoconferenza sincrona per la formazione di base e l'aggiornamento dei preposti, per i quali, come noto, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 37 L. 215/2021 con l'inserimento del comma 7-ter del D. Lgs. 81/2008, è previsto che le relative attività si svolgano esclusivamente in presenza.
In verità, la risposta a tale quesito è ricavabile, per tabulas, dallo stesso Accordo, nel quale viene espressamente richiamata la L. 52/2022, che equipara la videoconferenza sincrona alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica (FAQ n. 10).
Con altra FAQ (n. 46) viene poi chiarito, da un lato, come l'Accordo escluda la possibilità che il dispositivo per il collegamento sia a disposizione di più persone nella stessa stanza (v. punto 3.2 dell'Accordo) e, dall'altro, come non sia consentito organizzare corsi di formazione a partecipazione "ibrida" (parte dei discenti in presenza fisica e di parte degli stessi in VCS).
Individuazione e formazione del datore di lavoro (FAQ n. 11 e n. 38)
Come noto, il nuovo Accordo, in attuazione dello specifico demando normativo, annovera tra i destinatari dell'obbligo formativo lo stesso datore di lavoro. Questo evidentemente comporta, quale pre-condizione, che, soprattutto nell'ambito delle società complesse, si proceda alla individuazione della persona fisica cui assegnare questo ruolo ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008.
In coerenza con un indirizzo giurisprudenziale (il quale riconosce, in assenza dell'atto di individuazione, o di delega gestoria, la qualifica di datore di lavoro a tutti componenti il CdA), il coordinamento perviene alla conclusione secondo cui, in assenza di un atto che individui tra i soci un datore di lavoro, tutti i soci che rientrano nella definizione del citato art. 2 hanno obbligo di frequenza dello specifico corso di formazione per datore di lavoro (faq n. 11).
Sebbene già chiaro alla luce del testo dell'Accordo, la FAQ n. 38 ribadisce che per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi – il cui percorso formativo si articola con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento (punto 4 dell'Accordo) – è fatto obbligo di frequentare il corso propedeutico di 16 ore per datore di lavoro, di cui al punto 3 dello stesso Accordo.
Aggiornamento del preposto (FAQ n. 17)
Quanto all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, va anzitutto richiamata la clausola di “salvaguardia” generale che, nell'ambito delle disposizioni transitorie, consente, in fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, di avviare i corsi secondo le regole contenute negli Accordi ormai abrogati.
Riguardo ai preposti vengono fatti salvi i percorsi formativi già effettuati in vigenza del precedente Accordo, per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
In merito all'aggiornamento, laddove il corso di formazione o l'aggiornamento siano stati erogati da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, si dispone che il relativo obbligo dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla stessa data.
Diversamente nulla è disposto in merito all'aggiornamento dei preposti che abbiano frequentato un corso di formazione da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.
La domanda che viene rivolta al coordinamento delle Regioni è come dovrà essere calcolata la periodicità dell'aggiornamento (ossia il biennio) per tali soggetti.
Il documento, fornendo al riguardo anche esempi pratici, chiarisce, che per tali soggetti (ossia per coloro che abbiano completato la formazione nel corso del biennio antecedente l'entrata in vigore dell'Accordo, quindi tra il 24 maggio 2023 e il 23 maggio 2025), la frequenza dell'aggiornamento è quella definita dall'art. 37 c. 7-ter D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni) e, quindi, il relativo modulo dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027 (ossia entro due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo).
Formazione e aggiornamento del preposto in e-learning (FAQ n. 18)
Data per assodata la già citata clausola di salvaguardia dei 12 mesi successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, viene chiesto se, limitatamente al periodo transitorio, sia possibile anche per i preposti ricorrere all'e-learning.
La posizione espressa dalle Regioni è che tale possibilità non sia consentita, in quanto espressamente esclusa dal più volte citato art. 37 c. 7-ter. La conseguenza è che la formazione per i preposti può essere svolta solo in presenza fisica o in videoconferenza.
L'accreditamento regionale (FAQ n. 43)
Altra questione di rilievo è la reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali.
Il documento precisa al riguardo che gli enti di formazione accreditati presso una Regione potranno erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati. In coerenza con l'intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, n. 84, il suddetto accreditamento è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. Pertanto, i soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l'accreditamento presso ciascuna Regione o PA.
La valutazione dell'efficacia e la riunione periodica (FAQ n. 62)
Come noto, l'Accordo, in attuazione dello specifico demando di legge, attribuisce al datore di lavoro l'obbligo, non soltanto di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, ma anche di verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro (parte IV, punto 7).
Il documento delle Regioni interviene sulla portata dell'ultima parte del richiamato punto 7, ove è previsto che "Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l'efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione."
In particolare, la questione che viene posta riguarda le aziende che non siano obbligate a tenere riunioni periodiche, ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico (aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori).
Nel documento viene precisato che la disposizione appena richiamata troverà applicazione esclusivamente ove la riunione periodica è obbligatoria. In tutti gli altri casi il datore di lavoro potrà utilizzare le modalità previste dal punto 7 della parte IV (analisi infortunistica aziendale, questionari da somministrare al personale, check list di valutazione).
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Michele Squeglia
- Professore Associato di diritto del lavoro, della previdenza sociale e della sicurezza del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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