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mercoledì 08/10/2025 • 06:00

Fisco Reddito delle società

IRES premiale: bilanci 2025 con minori imposte in caso di applicazione

I soggetti che intendono applicare le regole sulla riduzione dell'aliquota IRES (c.d. IRES premiale) per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, hanno la possibilità di imputare a conto economico minori imposte. Sulla base delle fattispecie che le società intendono applicare, come vanno rappresentate in contabilità le imposte relative al periodo d'imposta 2025?

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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La disciplina attinente l'IRES premiale è contenuta nell'art. 1 c. 436-444 L. 207/2024, laddove si prevede, per il solo periodo d'imposta 2025, la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, a determinate condizioni.

Il DM 8 agosto 2025, reca le disposizioni attuative della disciplina agevolativa della riduzione dell'aliquota, nonché alcune norme di coordinamento con gli istituti dell'ordinamento tributario su cui si determinano riflessi a causa della fruizione del beneficio in esame.

Come disposto dall'art. 3 del suddetto decreto, soggetti beneficiari dell'IRES ridotta, sono individuati nell'art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR, ossia:

  • le S.p.a. e le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto attuativo, per applicare la richiamata riduzione, è necessario che ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

  • accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'art. 38 DL 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, vale a dire entro il 31 ottobre 2026.

Le ulteriori condizioni, stabilite dall'art. 6 del decreto ministeriale, che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto, sono di seguito elencate, tenendo conto che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Il regime opzionale CPB

L'art. 20-bis D.Lgs. 13/2024, rubricato “Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”, dispone che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate, possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

  • del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  • del 12%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Il c. 1-bis del citato art. 20-bis, inserito dall'art. 8 c. 1 D.Lgs. 81/2025, dispone che, le suddette aliquote, si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:

  • per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota del 43%;
  • per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società, con l'aliquota del 24%.

Da notare che non sussiste l'obbligo di applicare la suddetta disposizione, dato che si tratta di un regime opzionale, ponendo il contribuente nelle condizioni di scegliere se usufruirne o meno.

Le imposte

Applicando quanto suddetto, le imposte relative al periodo d'imposta 2025, possono essere rappresentate in contabilità in base alle fattispecie che le società hanno scelto di applicare.

I caso: regime opzionale al CPB e mini-IRES

Società di capitali con reddito dichiarato 2024 € 12.649. Punteggio ISA pari a 4,42.

Proposta concordato 2025 € 42.803

Regime opzionale 2025: € 42.803 – € 12.649= € 30.154*15%= € 4.523

A seguito dell'IRES premiale, l'importo di euro 12.649 sarà tassato con aliquota ridotta del 20% anziché del 24%. Pertanto, € 12.649*20%=€ 2.530.

In contabilità:

Diversi                                              a                  Debiti tributari                          7.053,00

Imposte sui redditi                      2.530,00

Imposta sostitutiva CPB             4.523,00

II caso: senza regime opzionale CPB ma con mini-IRES

In alternativa al regime opzionale analizzato, la società può assoggettare ad imposizione l'intero reddito concordato per il 2025, ossia, riprendendo l'esempio, euro 42.803. A quest'ultimo importo si applicherebbe l'aliquota ridotta del 20%, a seguito delle regole riguardanti l'IRES premiale, e, pertanto, € 42.803*20%=€ 8.561.

In contabilità:

Imposte sui redditi                             a                    Debiti tributari                         8.561,00

III caso: adesione al CPB 2025/2026 e mini-IRES

Questo caso riguarda l'adesione al CPB 2025/2026 con importo superiore a 85.000 euro e applicazione della mini-IRES.

Si ipotizzi che il reddito dichiarato 2024 si pari a € 62.000, con punteggio ISA 4,42. Proposta di CPB 2025 di € 102.000.

Volendo usufruire del regime opzionale di cui al citato art. 20-bis, occorre procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva e, quindi:

Regime opzionale 2025: € 85.000 – € 62.000 = € 23.000*15%= € 3.450

Regime opzionale per la parte eccedente € 85.000: 102.000 – 85.000= 17.000*24%= € 4.080

A seguito dell'IRES premiale, l'importo di euro 62.000 sarà tassato con aliquota ridotta del 20% anziché del 24%. Pertanto, € 62.000*20%=€ 12.400

In contabilità:

Diversi                                              a                  Debiti tributari                          19.930,00

Imposte sui redditi                     12.400,00

Imposta sostitutiva CPB              7.530,00

Su questo caso, sembra opportuno ricevere chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In pratica, è necessario comprendere se, in costanza di opzione dell'imposta sostitutiva CPB e con “godimento” dell'IRES premiale, sulla parte eccedente euro 85.000, si usufruisce dell'aliquota ridotta IRES del 20% o, per come previsto dal menzionato art. 8, si applica l'aliquota del 24%.

IV caso: senza regime opzionale CPB ma con mini-IRES

In alternativa al regime opzionale analizzato al terzo caso, la società può assoggettare ad imposizione l'intero reddito concordato per il 2025, ossia, riprendendo l'esempio, euro 102.000. A quest'ultimo importo si applicherebbe l'aliquota ridotta del 20%, a seguito delle regole riguardanti l'IRES premiale, e, pertanto, € 102.000*20%=€ 20.400.

In contabilità:

Imposte sui redditi                             a                    Debiti tributari                         20.400,00

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