giovedì 04/09/2025 • 06:00
Le società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, di cui all'art. 115 TUIR, possono usufruire delle regole riguardanti l'IRES premiale. La riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% non si applica alle S.r.l. che optano per il regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 116 TUIR.
L'opzione per la trasparenza fiscale, prevista dall'art. 115 TUIR, viene esercitata dai soci e dalla società partecipata in possesso di determinati requisiti qualitativi e quantitativi, che devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta in cui viene manifestata l'opzione e permanere ininterrottamente fino al termine del periodo di opzione.
Giova evidenziare che, l'esercizio dell'opzione, determina l'imputazione del reddito della società partecipata in capo a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 115 TUIR, possono accedere al regime di trasparenza fiscale, in qualità di partecipanti e di partecipata, i soggetti di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) TUIR, ossia:
Con riferimento ai partecipanti/soci, si osserva che l'esercizio dell'opzione è subordinata:
L'opzione per l'accesso al richiamato regime deve essere esercitata sia dalla società partecipata sia da tutti i soci, derivando che, la mancanza del consenso unanime, preclude l'accesso stesso, non potendosi applicare la trasparenza solo nei confronti di coloro che hanno manifestato l'adesione.
L'IRES premiale
Brevemente, si ricorda che la disciplina contenuta nell'art. 1 c. 436-444 L. 207/2024, prevede, per il solo periodo d'imposta 2025, la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, a determinate condizioni.
Come disposto dall'art. 3 DM 8 agosto 2025, decreto attuativo, soggetti beneficiari dell'IRES ridotta, sono individuati nell'art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR, ossia:
Ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto attuativo, per applicare la richiamata riduzione, è necessario che ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
Le ulteriori condizioni, stabilite dall'art. 6 del decreto ministeriale, che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto, sono di seguito elencate, tenendo conto che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
Trasparenza fiscale e IRES premiale
In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'art. 9 DM 8 agosto 2025, dispone che l'importo su cui spetta l'aliquota IRES ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
La Relazione illustrativa, chiarisce che i requisiti di accesso al beneficio, come sopra evidenziati, in tale ipotesi, devono sussistere in capo alla società partecipata con la conseguenza che il reddito dalla stessa prodotto viene attribuito ai soci con la “qualifica” di reddito ad aliquota IRES ridotta proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
Il c. 2 del prefato art. 9 introduce una regola generale in base alla quale, in presenza di un reddito imputato dalla partecipata per il quale spetta la riduzione dell'aliquota IRES, se il socio non ha la possibilità di accedere al regime agevolativo in esame ed ha conseguito delle perdite fiscali nei periodi d'imposta precedenti, deve:
Di conseguenza il socio avrà l'onere di distinguere il reddito proveniente dalla partecipata in trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 TUIR, sul quale può fruire della riduzione di aliquota IRES, rispetto a quello prodotto “in proprio”, che sarà assoggettato ad aliquota “ordinaria”.
Resta fermo che le perdite fiscali sono, comunque, computate in diminuzione del reddito complessivo
netto dei periodi d'imposta successivi a quello in cui si fruisce della riduzione dell'aliquota IRES.
Nel caso in cui si verifichino le cause di decadenza in relazione alla società partecipata che ha optato per la trasparenza fiscale, il socio deve rideterminare il reddito attribuito con applicazione dell'aliquota ordinaria IRES.
Sono cause di decadenza dall'agevolazione dell'aliquota IRES ridotta:
In tale caso, il versamento deve essere operato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza, nei limiti dell'importo trasferito dalla partecipata.
Da ultimo, appare doveroso segnalare che sono esclusi dall'agevolazione i soci delle società a responsabilità limitata che optano per il regime della trasparenza di cui all'art. 116 TUIR nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. La compagine sociale, infatti, è composta esclusivamente da persone fisiche che, ovviamente, non applicano la disciplina IRES.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L'IRES premiale, introdotta per il periodo d’imposta 2025, prevede la riduzione dell’aliquota dal 24% al 20% a favore di determinati soggetti. Attraverso esempi prati..
Approfondisci con
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2025, sono state individuate, ai sensi dell'art. 1 c. 444 della legge di Bilancio per il 2025, le disposizioni attuative della disciplina agevolativa ..
Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.