venerdì 19/09/2025 • 11:39
In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessazione del concordato preventivo biennale con riferimento all'ipotesi di acquisto di azienda e dei termini di decadenza.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata, ha fornito due chiarimenti in tema di cessazione del concordato preventivo biennale, di seguito riportati nel dettaglio.
L'acquisto di azienda
Si ricorda che la circolare 9/E/2023 prevede tra le cause di cessazione dal concordato le ipotesi in cui la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento (art. 21 c. 1 lett. b) D.Lgs. 13/2024). Con la circolare l'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d'azienda ricorra una causa di esclusione dal Cpb, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d'azienda e il conferimento.
La stessa circolare afferma che “con particolare riferimento alla situazione in cui la società o ente sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, il legislatore ha ritenuto che sia venuto meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato predisposta nei confronti della società avente determinante caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico che contraddistingue la società che ha partecipato all'operazione straordinaria”. La cessione del ramo d'azienda, anche se astrattamente ritenuta del tutto secondaria, modifica la capacità reddituale del contribuente configurando, per tale motivo, una causa di cessazione dalla proposta concordataria.
Tanto premesso, in merito al caso del quesito, che riguarda l'acquisto di una azienda nel corso del biennio oggetto di concordato, si ritiene che tale situazione determini la cessazione del concordato per le medesime motivazioni contenute nel richiamato documento di prassi.
Termini di decadenza
L'art. 19 c. 3 D.Lgs. 13/2024 dispone che per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto. Tra i suddetti benefici, è incluso quello riguardante l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43 c. 1 DPR 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e dall'art. 57 c. 1 DPR 633/72. Tuttavia, nell'art. 22 D.Lgs. 13/2024, è previsto che il concordato cessi di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi indicati dallo stesso articolo. Difatti, come chiarito anche dalla Circolare 9/E/2025, il meccanismo di funzionamento del Cpb si basa sui dati dichiarati dal contribuente. In tale assetto è evidente come il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi assuma una rilevanza centrale affinché l'istituto possa correttamente trovare applicazione», sicché si ritiene che anche l'applicabilità dei benefici premiali non possa prescindere dal rispetto di tali adempimenti.
Si ritiene che le cause che determinano la cessazione del concordato possano essere accertate anche oltre i termini di decadenza ridotti, fermo restando il limite imposto dai termini ordinari laddove si riscontri la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.
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