giovedì 18/09/2025 • 14:28
Nel corso di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di superamento del limite di 85.000 euro per il regime forfettario e di enti associativi che intendono aderire al concordato preventivo biennale.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, in un incontro con la stampa specializzata, ha fornito chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale e di superamento del limite per i forfettari, con applicazione del principio di cassa. Di seguito si riportano i chiarimenti nel dettaglio.
Professionisti: blocco per il socio di Stp
Con la Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9/E, l'Agenzia delle Entrate si è occupata del caso dell'ente associativo che intenda aderire al concordato preventivo biennale, chiarendo che tale facoltà è preclusa laddove, nei medesimi periodi d'imposta, non aderiscano al concordato tutti i soci o associati che, partecipando all'ente associativo, dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.
La circolare precisa, tuttavia, che è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l'attività esercitata dal professionista partecipante.
Al riguardo, si precisa che la fattispecie a cui si fa riferimento nella circolare, ossia il caso in cui per l'attività esercitata dall'associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, non risultino approvati gli ISA, riguarda le ipotesi nelle quali la società tra professionisti dichiara il reddito d'impresa, mentre l'ISA previsto per l'attività esercitata da detta società è stato approvato esclusivamente con riferimento all'esercizio di arti e professioni (si veda in proposito anche quanto già chiarito con la Faq n. 2 del 17 ottobre 2024).
Forfettari e principio di cassa
La Circ. AE 4 aprile 2015 n. 10/E ha sottolineato che per la verifica dell'eventuale superamento del limite di 85.000 euro, si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa.
Poiché la medesima circolare, nel paragrafo 4.3 relativo alla determinazione del reddito imponibile, ha chiarito che nel regime forfettario i ricavi o i compensi percepiti si determinano secondo il principio di cassa, la verifica del limite di 85.000 euro andrà effettuata tenendo conto di detto principio. Di conseguenza, concorreranno al superamento del limite le somme incassate nell'anno di riferimento, a prescindere dal fatto che le relative prestazioni siano state effettuate nell'anno precedente.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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