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È attesa per fine settembre la pubblicazione del testo del nuovo decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (cd. DL Sicurezza), frutto di un lungo confronto tra Governo e parti sociali iniziato lo scorso maggio. Il provvedimento, di natura eterogenea, si inserisce nella scia del Testo Unico sulla Sicurezza - TUSL (D.Lgs. 81/2008) e di norme collegate, con interventi sia di carattere sistemico sia settoriale. L'impianto normativo introdurrà probabilmente, secondo le bozze in circolazione, modifiche rilevanti articolate attorno a quattro macro-ambiti: Rafforzamento della formazione e dei controlli sulla qualità dell'offerta formativa; Digitalizzazione dei rapporti di lavoro e tracciabilità dei percorsi formativi e assicurativi; Sostegno alle imprese nella adozione di sistemi di gestione della sicurezza; Introduzione di un nuovo Titolo XI-bis dedicato agli spazi confinati, con disciplina organica e specifiche previsioni sanzionatorie. Fascicolo sociale e lavorativo e badge digitale L'art. 10 del decreto interviene introducendo il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, strumento integrato con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Ad esso è associato un badge digitale che funge da documento elettronico del lavoratore. Tale badge, oltre a costituire mezzo identificativo, consente la tracciabilità dei percorsi contrattuali, assicurativi e formativi e il coordinamento con gli strumenti di valutazione e pianificazione aziendale (DVR, POS, registri formativi). Ne deriva un rafforzamento dei poteri di controllo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli organi di vigilanza territoriali, nonché una maggiore trasparenza nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. Rafforzamento della formazione Sul piano formativo, il decreto si innesta sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, art. 37 e sul nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Le principali novità sono: obbligo di formazione esclusivamente in presenza per i preposti, con divieto di modalità e-learning; potenziamento del ruolo di INAIL, che è autorizzato a finanziare campagne formative e informative aggiuntive nei settori ad alto rischio (edilizia, logistica, trasporti); inserimento, nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e nell'educazione civica, di moduli dedicati alla sicurezza, con metodologie esperienziali (realtà aumentata e simulazioni) e testimonianze di infortunati; definizione di criteri più selettivi per gli enti accreditati alla formazione, al fine di contrastare fenomeni di bassa qualità o improvvisazione. L'intervento normativo ribadisce così la centralità della formazione come misura generale di tutela ex art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché come strumento di responsabilizzazione personale e collettiva. Supporto alle imprese e sistemi di gestione Il decreto mira a promuovere una gestione aziendale integrata della sicurezza attraverso: incentivi economici per le PMI che adottano Modelli di organizzazione e gestione (MOG) o Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL); possibilità per INAIL di predisporre modelli semplificati di SGSL, calibrati sulle esigenze delle micro e piccole imprese; consultazione gratuita delle norme UNI pertinenti in materia di salute e sicurezza, con copertura economica da parte di INAIL. Il legislatore riconosce così l'efficacia dei sistemi certificati nella riduzione del rischio (con dati INAIL che attestano una riduzione fino al 30% degli indici infortunistici nelle aziende certificate) e li promuove come strumento organizzativo privilegiato. Estensione delle tutele assicurative Il provvedimento estende la copertura INAIL a nuove categorie di soggetti: studenti di istruzione secondaria superiore, percorsi ITS e formazione terziaria professionalizzante, impegnati in attività di laboratorio, tirocini e alternanza scuola-lavoro; docenti e formatori nei medesimi percorsi; conviventi di fatto, equiparati a coniugi e unioni civili per le prestazioni economiche in caso di decesso da infortunio o malattia professionale. La ratio è quella di adeguare l'ordinamento alla pluralità dei rapporti formativi e familiari oggi esistenti, garantendo parità di trattamento sul piano delle tutele economiche e previdenziali. Il nuovo Titolo XI-bis sugli spazi confinati L'innovazione di maggiore rilievo è rappresentata dall'introduzione nel D.Lgs. 81/2008 di un Titolo XI-bis interamente dedicato agli spazi confinati, che sostituisce e supera la disciplina frammentaria sinora affidata al DPR 177/2011 e agli artt. 66 e 121 del Testo Unico. Campo di applicazione e definizioni Sono considerati spazi confinati gli ambienti chiusi, con accessi limitati e ventilazione difficoltosa, caratterizzati dalla possibilità di formazione di atmosfere pericolose (gas, vapori, polveri infiammabili) o di rischi di intrappolamento. Restano esclusi gli scavi, le gallerie di diametro superiore a 3.000 mm, i cassoni ad aria compressa e i lavori subacquei. Obblighi del datore di lavoro Tra gli adempimenti più rilevanti: valutazione dei rischi con cadenza almeno quadriennale o a seguito di modifiche organizzative; predisposizione di documenti di autorizzazione all'ingresso (per Classi A e B); designazione di un preposto con obblighi di verifica preventiva (DPI, strumenti di monitoraggio, comunicazioni, emergenza); adozione di DPI di III categoria, strumentazioni per il controllo della qualità dell'atmosfera e procedure di emergenza; limitazione del numero di lavoratori esposti e, ove possibile, sostituzione con attrezzature robotizzate. Formazione e addestramento Prevista una formazione teorico-pratica specifica, da ripetersi almeno ogni tre anni, con rapporto massimo 1 docente ogni 6 allievi per la parte pratica. L'obbligo riguarda non solo i lavoratori ma anche i datori di lavoro direttamente impegnati. Sorveglianza sanitaria I lavoratori destinati ad attività in spazi confinati sono sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva, periodica (almeno annuale) e alla cessazione del rapporto. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio, con obbligo di aggiornamento e trasmissione agli organi di vigilanza. Estensione a lavoratori autonomi e imprese familiari Gli obblighi di formazione, DPI e sorveglianza sanitaria si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai componenti dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. Misure di emergenza e qualificazione delle imprese Il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano di emergenza specifico, con indicazione di modalità di intervento, attrezzature di salvataggio e DPI da utilizzare. È altresì prevista l'adozione di un Decreto Presidenziale per fissare i criteri di qualificazione delle imprese operanti in spazi confinati. Regime sanzionatorio Il decreto introduce un apparato sanzionatorio particolarmente incisivo: per il datore di lavoro, l'arresto da tre a sei mesi o ammende fino a 9.112,57 euro per violazioni della valutazione dei rischi; arresto da due a quattro mesi o ammende fino a 6.388,23 euro per omissioni in materia di formazione e addestramento; responsabilità penale anche per il preposto (arresto fino a due mesi) e per il medico competente (arresto fino a due mesi); sanzioni amministrative e penali anche per lavoratori autonomi e imprese familiari inadempienti. Il sistema sanzionatorio appare calibrato per assicurare la responsabilità diffusa di tutti i soggetti coinvolti nella catena della sicurezza. Ulteriori modifiche normative Il decreto interviene inoltre su disposizioni storiche: DPR 520/1955 e DPR 1124/1965: i ricorsi avverso i provvedimenti ispettivi passano alla competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, eliminando residui riferimenti al Ministero del Lavoro; DPR 177/2011 : sostituita la locuzione “ambienti sospetti di inquinamento” con “spazi confinati” e rafforzati i requisiti di qualificazione, incluso l'obbligo di patente a crediti ex art. 27 D.Lgs. 81/2008 per imprese e autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili; art. 121 D.Lgs. 81/2008 : nuova formulazione sulla presenza di gas tossici, asfissianti o infiammabili negli scavi, con prescrizioni tecniche aggiornate. Il decreto-legge 2025 rappresenta il più ampio intervento in materia di sicurezza sul lavoro degli ultimi dieci anni. L'approccio è quello di un rafforzamento multilivello, che incide su: cultura della prevenzione (formazione, scuole, ITS); strumenti di tracciabilità (badge digitale, fascicolo lavorativo); organizzazione aziendale (SGSL, MOG, incentivi); discipline settoriali (spazi confinati, ricorsi ispettivi, assicurazione INAIL). Per le imprese, l'impatto operativo sarà significativo: DVR da aggiornare, nuovi obblighi formativi, piani di emergenza specifici, sanzioni più severe. Per i professionisti della sicurezza, si apre una stagione di profondo aggiornamento giuridico e tecnico, che richiederà adeguamenti rapidi e puntuali.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Claudia Nicolò

- Consulente e formatrice in materia di salute e sicurezza e Consigliere Nazionale di AiFOS

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