mercoledì 17/09/2025 • 06:00
Rafforzamento della formazione, introduzione di nuove modalità di digitalizzazione e tracciabilità dei percorsi lavorativi, incentivi per l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza e stretta sul lavoro in ambienti chiusi: sono alcune delle aree d'intervento del cd. DL Sicurezza il cui testo ufficiale dovrebbe essere reso pubblico entro settembre.
È attesa per fine settembre la pubblicazione del testo del nuovo decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (cd. DL Sicurezza), frutto di un lungo confronto tra Governo e parti sociali iniziato lo scorso maggio.
Il provvedimento, di natura eterogenea, si inserisce nella scia del Testo Unico sulla Sicurezza - TUSL (D.Lgs. 81/2008) e di norme collegate, con interventi sia di carattere sistemico sia settoriale.
L'impianto normativo introdurrà probabilmente, secondo le bozze in circolazione, modifiche rilevanti articolate attorno a quattro macro-ambiti:
Fascicolo sociale e lavorativo e badge digitale
L'art. 10 del decreto interviene introducendo il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, strumento integrato con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Ad esso è associato un badge digitale che funge da documento elettronico del lavoratore.
Tale badge, oltre a costituire mezzo identificativo, consente la tracciabilità dei percorsi contrattuali, assicurativi e formativi e il coordinamento con gli strumenti di valutazione e pianificazione aziendale (DVR, POS, registri formativi). Ne deriva un rafforzamento dei poteri di controllo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli organi di vigilanza territoriali, nonché una maggiore trasparenza nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore.
Rafforzamento della formazione
Sul piano formativo, il decreto si innesta sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, art. 37 e sul nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Le principali novità sono:
L'intervento normativo ribadisce così la centralità della formazione come misura generale di tutela ex art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché come strumento di responsabilizzazione personale e collettiva.
Supporto alle imprese e sistemi di gestione
Il decreto mira a promuovere una gestione aziendale integrata della sicurezza attraverso:
Il legislatore riconosce così l'efficacia dei sistemi certificati nella riduzione del rischio (con dati INAIL che attestano una riduzione fino al 30% degli indici infortunistici nelle aziende certificate) e li promuove come strumento organizzativo privilegiato.
Estensione delle tutele assicurative
Il provvedimento estende la copertura INAIL a nuove categorie di soggetti:
La ratio è quella di adeguare l'ordinamento alla pluralità dei rapporti formativi e familiari oggi esistenti, garantendo parità di trattamento sul piano delle tutele economiche e previdenziali.
Il nuovo Titolo XI-bis sugli spazi confinati
L'innovazione di maggiore rilievo è rappresentata dall'introduzione nel D.Lgs. 81/2008 di un Titolo XI-bis interamente dedicato agli spazi confinati, che sostituisce e supera la disciplina frammentaria sinora affidata al DPR 177/2011 e agli artt. 66 e 121 del Testo Unico.
Campo di applicazione e definizioni
Sono considerati spazi confinati gli ambienti chiusi, con accessi limitati e ventilazione difficoltosa, caratterizzati dalla possibilità di formazione di atmosfere pericolose (gas, vapori, polveri infiammabili) o di rischi di intrappolamento. Restano esclusi gli scavi, le gallerie di diametro superiore a 3.000 mm, i cassoni ad aria compressa e i lavori subacquei.
Obblighi del datore di lavoro
Tra gli adempimenti più rilevanti:
Formazione e addestramento
Prevista una formazione teorico-pratica specifica, da ripetersi almeno ogni tre anni, con rapporto massimo 1 docente ogni 6 allievi per la parte pratica. L'obbligo riguarda non solo i lavoratori ma anche i datori di lavoro direttamente impegnati.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori destinati ad attività in spazi confinati sono sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva, periodica (almeno annuale) e alla cessazione del rapporto. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio, con obbligo di aggiornamento e trasmissione agli organi di vigilanza.
Estensione a lavoratori autonomi e imprese familiari
Gli obblighi di formazione, DPI e sorveglianza sanitaria si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai componenti dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c.
Misure di emergenza e qualificazione delle imprese
Il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano di emergenza specifico, con indicazione di modalità di intervento, attrezzature di salvataggio e DPI da utilizzare. È altresì prevista l'adozione di un Decreto Presidenziale per fissare i criteri di qualificazione delle imprese operanti in spazi confinati.
Regime sanzionatorio
Il decreto introduce un apparato sanzionatorio particolarmente incisivo:
Il sistema sanzionatorio appare calibrato per assicurare la responsabilità diffusa di tutti i soggetti coinvolti nella catena della sicurezza.
Ulteriori modifiche normative
Il decreto interviene inoltre su disposizioni storiche:
Il decreto-legge 2025 rappresenta il più ampio intervento in materia di sicurezza sul lavoro degli ultimi dieci anni. L'approccio è quello di un rafforzamento multilivello, che incide su:
Per le imprese, l'impatto operativo sarà significativo: DVR da aggiornare, nuovi obblighi formativi, piani di emergenza specifici, sanzioni più severe. Per i professionisti della sicurezza, si apre una stagione di profondo aggiornamento giuridico e tecnico, che richiederà adeguamenti rapidi e puntuali.
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Claudia Nicolò
- Consulente e formatrice in materia di salute e sicurezza e Consigliere Nazionale di AiFOSRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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