lunedì 08/09/2025 • 06:00
L’art 11 del “Codice degli Appalti” impone alle aziende che intendano partecipare ad appalti pubblici di applicare il c.d. contratto leader (indicato dalla stessa stazione appaltante) o di dichiarare, nel caso di diversa scelta, il rispetto delle medesime tutele economiche e normative di quello espresso nel capitolato. Il tutto non senza complicazioni.
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L'art. 11 del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023 e sue modificazioni varie, rubricato “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti” ha previsto che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
È compito, quindi, delle stazioni appaltanti individuare ed indicare (c. 2) “il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (…)”. In sintesi, le stazioni appaltanti sono tenute a identificare il contratto collettivo leader.
Nella libertà di applicazione del contratto collettivo a cura dei datori di lavoro, il non voler piegarsi all'accettazione del contratto collettivo leader ha, però, una sua valvola di sfogo nel c. 3 “gli operatori economici posson...
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Pasquale Staropoli
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