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lunedì 08/09/2025 • 06:00

Fisco ADESIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

CPB 2025-2026: come accedere tramite dichiarazione integrativa ISA

Il termine per aderire al CPB 2025-2026 è il 30 settembre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. Possono aderire solo i soggetti ISA non già partecipanti al primo biennio e con punteggio minimo richiesto. È ammessa la correzione dei dati ISA tramite dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025, se oggettivamente giustificata.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Il termine per l'adesione al concordato preventivo biennale (CPB) per il periodo d'imposta 2025-2026 è fissato alla data del prossimo 30 settembre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (ex art. 11 D.Lgs. 81/2025, in modifica del D.Lgs. 13/2024). La scadenza riguarda nello specifico i contribuenti che nel 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA e che non hanno già aderito per il primo biennio (2024-2025).

Si ricorda che per i soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine di adesione è costituito dall'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Correzione dei dati ISA tramite integrativa: riammissione e criticità

Un aspetto di particolare rilevanza operativa riguarda la possibilità, per i contribuenti inizialmente esclusi dall'ambito applicativo del CPB o che non abbiano ricevuto una proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, di accedervi successivamente attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, volta a modificare i dati dichiarati nel modello ISA 2025 (relativo al periodo 2024) e conseguentemente migliorare il punteggio di affidabilità.

Questa facoltà, pur se non esplicitamente prevista dal testo normativo primario, è stata riconosciuta dalla Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9/E, in particolare al quesito 4.2, con cui è stata confermata la legittimità dell'utilizzo dell'integrativa per correggere errori o omissioni nei dati ISA, a condizione che le modifiche siano oggettivamente giustificabili e riscontrabili nella documentazione contabile del contribuente.

La finalità di questa previsione è di consentire la rielaborazione del profilo ISA, eventualmente tale da superare la soglia minima di affidabilità richiesta per accedere alla proposta CPB (tipicamente pari a 8), purché l'integrativa venga presentata entro il termine ordinario del 31 ottobre 2025. Evidentemente l'uso distorto di questo strumento potrebbe comportare gravi conseguenze: in caso di controllo: in questo caso, infatti, l'Agenzia potrebbe procedere alla disapplicazione della proposta CPB e alla decadenza dal regime, con recupero dell'imposta ordinaria, irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione e possibile ripercussione sul profilo di rischio fiscale del contribuente. Pertanto, l'eventuale ricorso all'integrativa deve essere valutato con estrema cautela e accompagnato da un'adeguata documentazione giustificativa, anche interna, che evidenzi l'origine e la natura dell'errore corretto, l'impatto sul punteggio ISA e la coerenza dell'intervento rispetto alla realtà economica e contabile dell'attività esercitata.

Dal punto di vista procedurale, una volta inviata l'integrativa e rielaborato l'ISA corretto, il contribuente potrà ricevere una nuova proposta CPB elaborata sulla base dei dati aggiornati, che potrà essere accettata entro il termine del 30 settembre, seguendo le modalità previste dal Provv. AE 24 aprile 2025 n. 195422.

Requisiti e condizioni per l'adesione

Possono aderire al CPB 2025-2026 esclusivamente i soggetti che:

  • applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) in via ordinaria e per i quali non sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità (es. regime forfetario, regime di vantaggio, periodo d'imposta di inizio o cessazione attività, ricavi superiori ai limiti previsti dagli ISA, ecc.);
  • esercitano in via prevalente un'attività economica compresa tra quelle per cui è stato approvato un ISA (settori agricoltura, manifattura, servizi, professioni, commercio);
  • non hanno già aderito al CPB per il biennio precedente (2024-2025), atteso il vincolo biennale previsto dal regime;
  • presentano un livello di affidabilità ISA almeno pari a quello minimo stabilito dall'Agenzia delle Entrate per la ricezione della proposta di concordato, come previsto dall'art. 9 c. 3 D.Lgs. 13/2024.

La verifica dei requisiti si fonda sull'elaborazione degli ISA relativi al periodo d'imposta 2024, da trasmettere entro il 31 ottobre 2025, in caso di adesione disgiunta.

La trasmissione del modello CPB può avvenire secondo due alternative procedurali, ovvero con Provv. AE 24 aprile 2025 n. 195422:

  • modalità congiunta (invio del modello CPB 2025/2026 contestualmente alla dichiarazione dei redditi 2025 e ai modelli ISA 2025);
  • modalità disgiunta (invio del solo frontespizio del modello Redditi 2025, barrando la casella “Comunicazione CPB” con codice “1 - Adesione”, utilizzando lo stesso canale telematico della dichiarazione annuale). L'invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2025 con il modello CPB 2025/2026 ha una natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell'adesione alla proposta di CPB. In caso di invio del CPB in maniera disgiunta, entro il 31 ottobre occorrerà inviare il modello Redditi 2025 unitamente al modello ISA, verificando la coerenza con i dati utilizzati ai fini della proposta CPB. In caso di revoca di un'adesione già effettuata, l'operazione dovrà essere effettuata entro il medesimo termine del 30 settembre (ovvero, per i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, entro il nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio), attraverso lo stesso frontespizio, con indicazione del codice “2 -Revoca”.

Imposta sostitutiva sul maggior reddito

Il decreto correttivo del CPB (D.Lgs. 108/2024) prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva opzionale alla differenza positiva tra:

  • il reddito concordato per ciascun anno oggetto del CPB;
  • il reddito effettivo dell'anno precedente, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024, con esclusione dei componenti straordinari e, dal 2025, del beneficio della maxi-deduzione del costo del lavoro.

Nello specifico questo “maggior reddito” è tassato mediante l'applicazione di aliquote proporzionali al punteggio ISA, ovvero nelle seguenti misure:

  • 10% se il punteggio ISA è ≥ 8;
  • 12% se il punteggio ISA è compreso tra 6 e 7,99;
  • 15% se il punteggio è < 6.

Il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto un limite assoluto alla fruizione dell'imposta sostitutiva: infatti la differenza tra il reddito concordato ed il reddito rettificato dell'anno precedente che eccede 85.000 euro non è più assoggettabile all'imposta sostitutiva, ma deve essere tassata secondo le aliquote ordinarie, ovvero:

  • 43% per i soggetti IRPEF;
  • 24% per i soggetti IRES.

Si ricorda che per le società e associazioni trasparenti (ex artt. 5 e 116 TUIR), questa soglia deve essere valutata a livello di ente e non pro quota in capo ai soci.

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