mercoledì 03/09/2025 • 06:00
Dal 1° agosto al 4 settembre 2025 vige la sospensione degli adempimenti fiscali (tregua estiva). Dal 5 settembre 2025 ripartono i termini per pagamenti e risposte agli avvisi bonari: i contribuenti devono monitorare cassetto fiscale e PEC per evitare sanzioni.
La tregua fiscale estiva: ambito e limiti
Ogni anno, il periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre rappresenta una fase di sospensione degli adempimenti fiscali, definita convenzionalmente “tregua estiva”. Questa sospensione è disciplinata, per quanto riguarda gli avvisi bonari:
La norma è stata ribadita dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. AE 19 giugno 2025 n. 8/E, che ha confermato la vigenza della sospensione per tutti gli atti di natura “automatizzata” o “formale”, compresi gli avvisi ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e le liquidazioni IVA automatizzate.
La ripresa riguarda esclusivamente gli avvisi bonari. Gli avvisi di compliance, invece, seguono dinamiche autonome e non sono coperti da una sospensione generalizzata, sebbene anch'essi siano stati in parte congelati nel mese di agosto per motivi organizzativi
La ripresa dal 5 settembre 2025: ondata di avvisi bonari
Con la fine della sospensione, dal 5 settembre 2025 è ripresa l'attività ordinaria dell'Amministrazione finanziaria: si è assistito all'invio massivo di avvisi bonari, relativi in particolare a:
Questi avvisi sono stati notificati principalmente per annualità d'imposta 2023 e 2024, ed evidenziano differenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato dal contribuente. Si tratta in molti casi di avvisi già predisposti a luglio, ma non trasmessi per rispetto della tregua estiva, e ora attivati in modo sistematico.
Oltre agli omessi ed insufficienti versamenti legati ai controlli di cui all'art. 36-bis inizieranno ad arrivare anche i controlli 36 ter che riguardano le verifiche documentali delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, i controlli ex art. 36-bis DPR 600/73 riguardano verifiche automatizzate sui dati delle dichiarazioni fiscali (errori materiali, omissioni nei versamenti, ecc.), mentre i controlli ex art. 36-ter sono controlli formali che permettono all'Agenzia delle Entrate di correggere la dichiarazione sulla base di documenti esterni o richiesti al contribuente (ad esempio, spese mediche non coerenti o altre detrazioni da documentare).
È tuttavia fondamentale sottolineare che la sospensione ha riguardato esclusivamente i termini a disposizione del contribuente, e non limita l'Agenzia delle Entrate nell'invio degli avvisi bonari durante il mese di agosto. In pratica, gli Uffici hanno potuto emettere e notificare gli atti anche ad agosto, ma i termini di risposta e pagamento saranno congelati fino al 4 settembre.
Termini e modalità di risposta
Nel contesto della nuova disciplina degli avvisi bonari, introdotta dal D.Lgs. 108/2024, i contribuenti devono tenere distinta la scadenza per il pagamento e quella per inviare osservazioni o chiarimenti. Ecco le principali differenze:
Di norma, la trasmissione di un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate comporta per il contribuente un termine di 60 giorni per effettuare il pagamento delle somme richieste o per fornire chiarimenti documentali in caso di inesattezze riscontrate nei controlli automatizzati o formali (ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73).
Tuttavia, nel periodo estivo, questi termini non decorrono interamente in modo continuativo, poiché operano le disposizioni sulla sospensione feriale, introdotte specificamente per questa tipologia di atti dall'art. 7-quater c. 17 DL 193/2016. Tale norma prevede infatti che:
“I termini per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali di cui agli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, nonché per la trasmissione dei documenti richiesti, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ciascun anno.”
Quindi, a partire dal 5 settembre, ricomincia a decorrere il termine ordinario per il pagamento con riduzione delle sanzioni al 10% (art. 2 c. 2 D.Lgs. 218/97) o – il alternativa – per presentare chiarimenti, documentazione o istanze correttive, eventualmente tramite canale CIVIS o PEC.
Tale disposizione è stata ribadita anche dalla recente Circ. AE 19 giugno 2025 n. 8/E, che ha confermato che la sospensione feriale si applica non solo al pagamento, ma anche alla trasmissione di documenti o chiarimenti in risposta all'avviso bonario.
Durante il periodo 1° agosto – 4 settembre, questi termini risultano sospesi e il conteggio si riattiva solo dal 5 settembre. Pertanto, un avviso bonario notificato il 25 luglio comporta che il termine decorra solo per 6 giorni (dal 26 al 31 luglio), venga poi sospeso per tutto agosto, e ricominci dal 5 settembre.
L'obiettivo della novità è duplice:
Esempio pratico
Se un contribuente riceve un avviso bonario il 20 luglio 2025, il termine di 60 giorni non si calcola in modo lineare, ma tenendo conto della sospensione feriale:
Questa impostazione garantisce al contribuente un periodo di effettivo esercizio del proprio diritto di replica o di definizione, tutelando le ferie e la chiusura estiva degli studi professionali, coerentemente con la ratio della sospensione feriale.
La conferma normativa: D.Lgs. 1/2024
Il D.Lgs. 1/2024, in attuazione della riforma fiscale, ha recepito in via definitiva la disciplina della tregua amministrativa per gli avvisi bonari, trasformando in regola vincolante quanto già consolidato dalla prassi. In particolare, l'articolato:
Si tratta di una novità rilevante, perché evita incertezze interpretative e garantisce una gestione più ordinata del calendario fiscale.
In conclusione, dal 5 settembre 2025 i contribuenti devono tornare a monitorare regolarmente il proprio cassetto fiscale e la PEC per eventuali avvisi bonari, notificati dopo la pausa estiva. La sospensione tra il 1° agosto e il 4 settembre rimane pienamente operativa, ma non elimina l'obbligo di reagire prontamente alla ripresa delle comunicazioni, soprattutto quando l'avviso contiene rilievi che possono essere sanati con riduzioni sanzionatorie o chiarimenti tempestivi.
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