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mercoledì 03/09/2025 • 06:00

Fisco FINE DELLA TREGUA ESTIVA

Avvisi bonari: dal 5 settembre 2025 ripartono termini e scadenze

Dal 1° agosto al 4 settembre 2025 vige la sospensione degli adempimenti fiscali (tregua estiva). Dal 5 settembre 2025 ripartono i termini per pagamenti e risposte agli avvisi bonari: i contribuenti devono monitorare cassetto fiscale e PEC per evitare sanzioni.

di Emiliano Covino - Avvocato cassazionista, Professore aggiunto Unitus, Ricercatore Tor Vergata

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  • Tempo di lettura 9 min.
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La tregua fiscale estiva: ambito e limiti

Ogni anno, il periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre rappresenta una fase di sospensione degli adempimenti fiscali, definita convenzionalmente “tregua estiva”. Questa sospensione è disciplinata, per quanto riguarda gli avvisi bonari:

  • dall'art. 7-quater c. 17 DL 193/2016: sospende i termini per il pagamento e per la risposta agli avvisi bonari nel periodo 1° agosto – 4 settembre;
  • dall'art. 37 c. 11-bis DL 223/2006: sospende i termini per trasmettere documenti richiesti dal Fisco nello stesso intervallo temporale.

La norma è stata ribadita dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. AE 19 giugno 2025 n. 8/E, che ha confermato la vigenza della sospensione per tutti gli atti di natura “automatizzata” o “formale”, compresi gli avvisi ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e le liquidazioni IVA automatizzate.

La ripresa riguarda esclusivamente gli avvisi bonari. Gli avvisi di compliance, invece, seguono dinamiche autonome e non sono coperti da una sospensione generalizzata, sebbene anch'essi siano stati in parte congelati nel mese di agosto per motivi organizzativi

La ripresa dal 5 settembre 2025: ondata di avvisi bonari

Con la fine della sospensione, dal 5 settembre 2025 è ripresa l'attività ordinaria dell'Amministrazione finanziaria: si è assistito all'invio massivo di avvisi bonari, relativi in particolare a:

  • disallineamenti tra dichiarazioni e versamenti;
  • errori nei modelli F24;
  • omessi o tardivi versamenti di imposte emerse dai controlli automatizzati e formali.

Questi avvisi sono stati notificati principalmente per annualità d'imposta 2023 e 2024, ed evidenziano differenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato dal contribuente. Si tratta in molti casi di avvisi già predisposti a luglio, ma non trasmessi per rispetto della tregua estiva, e ora attivati in modo sistematico.

Oltre agli omessi ed insufficienti versamenti legati ai controlli di cui all'art. 36-bis inizieranno ad arrivare anche i controlli 36 ter che riguardano le verifiche documentali delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, i controlli ex art. 36-bis DPR 600/73 riguardano verifiche automatizzate sui dati delle dichiarazioni fiscali (errori materiali, omissioni nei versamenti, ecc.), mentre i controlli ex art. 36-ter sono controlli formali che permettono all'Agenzia delle Entrate di correggere la dichiarazione sulla base di documenti esterni o richiesti al contribuente (ad esempio, spese mediche non coerenti o altre detrazioni da documentare).

È tuttavia fondamentale sottolineare che la sospensione ha riguardato esclusivamente i termini a disposizione del contribuente, e non limita l'Agenzia delle Entrate nell'invio degli avvisi bonari durante il mese di agosto. In pratica, gli Uffici hanno potuto emettere e notificare gli atti anche ad agosto, ma i termini di risposta e pagamento saranno congelati fino al 4 settembre.

Termini e modalità di risposta

Nel contesto della nuova disciplina degli avvisi bonari, introdotta dal D.Lgs. 108/2024, i contribuenti devono tenere distinta la scadenza per il pagamento e quella per inviare osservazioni o chiarimenti. Ecco le principali differenze:

  • pagamento dell'avviso: per tutti gli avvisi bonari elaborati dal 1° gennaio 2025 il termine di pagamento è stato esteso da 30 a 60 giorni, con riduzione delle sanzioni previste (ad 1/3 o 2/3 dell'importo). Se la comunicazione viene inviata tramite intermediario (commercialista, CAF, ecc.), il termine è ulteriormente prorogato fino a 90 giorni.
  • osservazioni o chiarimenti: vista la natura migliorativa della comunicazione, il contribuente può rispondere con elementi difensivi o documenti entro il medesimo termine di 60 giorni. Le modifiche normative prevedono che anche la porta al contraddittorio sia più ampia, equiparando sostanzialmente i termini di pagamento e difesa.

Di norma, la trasmissione di un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate comporta per il contribuente un termine di 60 giorni per effettuare il pagamento delle somme richieste o per fornire chiarimenti documentali in caso di inesattezze riscontrate nei controlli automatizzati o formali (ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73).

Tuttavia, nel periodo estivo, questi termini non decorrono interamente in modo continuativo, poiché operano le disposizioni sulla sospensione feriale, introdotte specificamente per questa tipologia di atti dall'art. 7-quater c. 17 DL 193/2016. Tale norma prevede infatti che:

“I termini per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali di cui agli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, nonché per la trasmissione dei documenti richiesti, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ciascun anno.”

Quindi, a partire dal 5 settembre, ricomincia a decorrere il termine ordinario per il pagamento con riduzione delle sanzioni al 10% (art. 2 c. 2 D.Lgs. 218/97) o – il alternativa – per presentare chiarimenti, documentazione o istanze correttive, eventualmente tramite canale CIVIS o PEC.

Tale disposizione è stata ribadita anche dalla recente Circ. AE 19 giugno 2025 n. 8/E, che ha confermato che la sospensione feriale si applica non solo al pagamento, ma anche alla trasmissione di documenti o chiarimenti in risposta all'avviso bonario.

Durante il periodo 1° agosto – 4 settembre, questi termini risultano sospesi e il conteggio si riattiva solo dal 5 settembre. Pertanto, un avviso bonario notificato il 25 luglio comporta che il termine decorra solo per 6 giorni (dal 26 al 31 luglio), venga poi sospeso per tutto agosto, e ricominci dal 5 settembre.

L'obiettivo della novità è duplice:

  • favorire la compliance spontanea, concedendo più tempo per regolarizzare le posizioni senza rendere necessaria la riscossione coattiva;
  • incentivare il contraddittorio preventivo, permettendo al contribuente di chiarire errori o produrre elementi giustificativi in fase iniziale, evitando accertamenti formalmente più gravosi.

Esempio pratico

Se un contribuente riceve un avviso bonario il 20 luglio 2025, il termine di 60 giorni non si calcola in modo lineare, ma tenendo conto della sospensione feriale:

  • dal 21 al 31 luglio decorrono regolarmente 11 giorni;
  • dal 1° agosto al 4 settembre i termini sono sospesi e non decorrono (35 giorni di “pausa”);
  • i 49 giorni residui cominceranno a decorrere a partire dal 5 settembre 2025;
  • la nuova scadenza per effettuare il pagamento o per rispondere è quindi fissata al 23 ottobre 2025.

Questa impostazione garantisce al contribuente un periodo di effettivo esercizio del proprio diritto di replica o di definizione, tutelando le ferie e la chiusura estiva degli studi professionali, coerentemente con la ratio della sospensione feriale.

La conferma normativa: D.Lgs. 1/2024

Il D.Lgs. 1/2024, in attuazione della riforma fiscale, ha recepito in via definitiva la disciplina della tregua amministrativa per gli avvisi bonari, trasformando in regola vincolante quanto già consolidato dalla prassi. In particolare, l'articolato:

  • ha confermato l'esclusione degli avvisi bonari dalla sospensione processuale feriale (applicabile solo ai ricorsi giurisdizionali);
  • ha sancito in modo esplicito la sospensione dei termini di pagamento e risposta per gli atti automatizzati, tra cui rientrano anche le comunicazioni ex art. 36-bis/ter.

Si tratta di una novità rilevante, perché evita incertezze interpretative e garantisce una gestione più ordinata del calendario fiscale.

In conclusione, dal 5 settembre 2025 i contribuenti devono tornare a monitorare regolarmente il proprio cassetto fiscale e la PEC per eventuali avvisi bonari, notificati dopo la pausa estiva. La sospensione tra il 1° agosto e il 4 settembre rimane pienamente operativa, ma non elimina l'obbligo di reagire prontamente alla ripresa delle comunicazioni, soprattutto quando l'avviso contiene rilievi che possono essere sanati con riduzioni sanzionatorie o chiarimenti tempestivi.

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