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lunedì 01/09/2025 • 06:00

Caso Risolto IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Esportazioni in triangolazione: prova dell’uscita dei beni dall'UE

Nonostante la telematizzazione del processo doganale, rimane immutata la necessità che la prova dell'esportazione sia fornita da entrambi gli operatori nazionali coinvolti nell'operazione triangolare, ma con modalità differenti.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03
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L'art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72, nel disciplinare il trattamento di non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione “dirette”, estende l'agevolazione anche alle cessioni in triangolazione, che coinvolgono:

  • il primo cedente, che vende i beni ad un altro soggetto (cd. promotore della triangolazione), e su incarico di quest'ultimo, provvede al trasporto/spedizione dei beni al di fuori della UE;
  • il promotore della triangolazione, che acquista i beni dal primo cedente e li rivende al proprio cliente extracomunitario, incaricando il primo cedente di curare il relativo trasporto/spedizione fuori dalla UE;
  • il cessionario extracomunitario, che acquista i beni dal promotore e li riceve direttamente dal primo cedente.

Affinché la prima cessione sia non imponibile IVA ai sensi del citato art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72, è richiesto che:

  • entrambe le cessioni siano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'art. 7-bis c. 1 DPR 633/72, essendo a tal fine richiesto che i beni oggetto di trasporto/spedizione al di fuori della UE si trovino nel territorio nazionale al momento della partenza a destinazione del cliente extracomunitario;
  • i beni siano trasportati/spediti fuori dal territorio della UE;
  • il trasporto/spedizione dei beni all'estero avvenga direttamente a cura o a nome del primo cedente, anche se per incarico del promotore della triangolazione;
  • il promotore della triangolazione ed il cessionario finale extracomunitario non acquisiscano la disponibilità dei beni nel territorio italiano.

Prova dell'esportazione

L'art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72 stabilisce che l'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura, ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'art. 21, comma 4, secondo periodo.

A seguito della soppressione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, l'Amministrazione Finanziaria aveva precisato che l'unico documento in grado di fornire la prova dell'uscita della merce dalla UE andasse individuato nell'esemplare 3 della dichiarazione doganale di esportazione, munito del timbro e del visto dell'Ufficio doganale di uscita.

A questo riguardo, il Ministero delle Finanze, con la CM n. 35/97, ha chiarito che, in caso di cessioni all'esportazione in triangolazione, la prova dell'esportazione, per il primo fornitore, è costituita dal visto apposto sulla fattura emessa nei confronti del proprio cessionario dall'Ufficio doganale, all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione, con l'indicazione degli estremi del documento doganale emesso, integrato successivamente con la menzione dell'uscita dei beni dalla UE, apposta dallo stesso Ufficio doganale su presentazione dell'esemplare del documento di esportazione munito del visto della dogana di uscita.

Tale sistema probatorio è stato superato a seguito dell'introduzione delle procedure di esportazione informatizzate denominate Export control system (ECS), basate sullo scambio di messaggi informatici tra l'Ufficio doganale di uscita e quello in cui è presentata la dichiarazione di esportazione.

Con l'applicazione generalizzata della dichiarazione doganale telematica, la prova dell'esportazione è data da un messaggio informatico (“risultati di uscita”) trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e registrato sul sistema informativo doganale AIDA. Ciò che rileva, pertanto, sono i dati contenuti nel sistema AIDA e non l'eventuale stampa di tale comunicazione detenuta dall'operatore.

Come, infatti, specificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota n. 3945 del 27 giugno 2007, il dato di cui è in possesso l'Amministrazione doganale equivale alla prova di uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell'esemplare 3 della dichiarazione doganale.

La regolare uscita della merce può essere accertata dallo stesso operatore consultando un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia, mediante la digitazione del codice dell'operazione, ovvero dell'MRN (Movement Reference Number).

Tale numero è riportato sulla dichiarazione di esportazione (DAE), che viene rilasciato dall'Amministrazione doganale al momento della presentazione della dichiarazione doganale.

La soluzione

Nonostante la telematizzazione del processo doganale, rimane immutata la necessità che la prova dell'esportazione sia fornita da entrambi gli operatori nazionali coinvolti nell'operazione triangolare (Risp. AE 10 dicembre 2020 n. 580).

In particolare:

  1. il promotore della triangolazione può provare l'avvenuta esportazione attraverso il messaggio elettronico “risultati di uscita” registrato sul sistema doganale AIDA;
  2. il primo cedente può provare l'avvenuta esportazione mediante:
  • apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del promotore, presentata all'atto dell'esportazione, restando inteso che, nel caso in cui dalla verifica sul sistema AIDA, l'MRN risulti chiuso (uscita conclusa), la fattura ad esso associata deve considerarsi vistata ai fini della non imponibilità;
  • successiva integrazione della fattura con la menzione dell'uscita dei beni dal territorio comunitario o, in alternativa, con la copia della bolletta doganale di esportazione, intestata al promotore e contenente il riferimento alla triangolazione, unitamente alla stampa del messaggio di uscita.

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