martedì 04/04/2023 • 06:00
L'effetto sospensivo del regime agevolativo non si estende alle operazioni triangolari: l'ambito operativo è circoscritto all'operazione intracomunitaria tra cedente/fornitore ed acquirente designato.
redazione Memento
In caso di triangolazioni, il regime agevolativo del call- off stock, applicabile a una delle operazioni, non si estende anche alle altre. È quanto emerge dalla Risposta n. 271 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2023. Il call-off stock, schema negoziale utilizzato nella prassi commerciale, specie in ambito transfrontaliero, consistente in un accordo con cui il cedente invia la merce presso un deposito di proprietà o in uso al cessionario. I beni stoccati restano di proprietà del cedente fino al momento del loro prelievo da parte dell'acquirente designato. A livello comunitario, la Direttiva IVA, ha previsto un regime agevolativo che “elimina, a favore delle imprese che trasferiscono beni tra due Stati membri in vista di una loro successiva cessione ad un acquirente destinatario già noto, l'onere amministrativo collegato all'obbligo di adempiere ai requisiti IVA nello Stato membro in cui si trova il deposito'' (art. 17bis Direttiva 2006/112/CE). L'istituto del call-off stock è stato recepito nell'ordinamento interno ai sensi del quale ''si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti'' (art. 41bis DL 331/93). Ai fini dell'applicazione del regime, sono richiesti i seguenti requisiti: soggettività passiva del fornitore e dell'acquirente (soggettivo); necessità che l'identità del destinatario, identificato ai fini IVA nello Stato membro di trasferimento dei beni, sia nota al fornitore sin dall'inizio della spedizione o del trasporto (oggettivo); che il fornitore non abbia stabilito la sede della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati; che il trasferimento di beni appartenenti al soggetto passivo sia effettuato dal fornitore o da un terzo per suo conto. Il rigore della prescrizione legislativa, diretta a circoscrivere il perimetro dei soggetti legittimati a trasportare i beni da uno Stato membro ad un altro nell'ambito del regime di call-off stock, è funzionale, secondo le Entrate, a prevenire frodi ed utilizzi impropri dell'istituto. In questo contesto si colloca la risposta negativa del Fisco alla società del caso di specie che chiedeva di estendere l'effetto sospensivo del call-off stock alle operazioni triangolari. L'Agenzia conferma che l'ambito operativo del regime è circoscritto all'operazione intracomunitaria tra cedente/fornitore ed acquirente designato chiarendo espressamente che “l'agevolazione in esame coinvolge esclusivamente tali soggetti non risultando possibile estenderne l'efficacia a distinte ed ulteriori transazioni”. Nel caso di specie, rispetto al contratto di fornitura per cui è stata chiesta l'applicazione del call-off stock, concluso tra la società istante e un provider commerciale, la contestuale cessione effettuata dal provider nei confronti di un'altra società dovrà essere considerata come un'operazione a sé stante, autonoma e distinta dalla transazione immediatamente precedente. Fonte: Risp. AE 3 aprile 2023 n. 271
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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