lunedì 01/09/2025 • 06:00
Nonostante la telematizzazione del processo doganale, rimane immutata la necessità che la prova dell'esportazione sia fornita da entrambi gli operatori nazionali coinvolti nell'operazione triangolare, ma con modalità differenti.
L'art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72, nel disciplinare il trattamento di non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione “dirette”, estende l'agevolazione anche alle cessioni in triangolazione, che coinvolgono:
Affinché la prima cessione sia non imponibile IVA ai sensi del citato art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72, è richiesto che:
Prova dell'esportazione
L'art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72 stabilisce che l'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura, ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'art. 21, comma 4, secondo periodo.
A seguito della soppressione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, l'Amministrazione Finanziaria aveva precisato che l'unico documento in grado di fornire la prova dell'uscita della merce dalla UE andasse individuato nell'esemplare 3 della dichiarazione doganale di esportazione, munito del timbro e del visto dell'Ufficio doganale di uscita.
A questo riguardo, il Ministero delle Finanze, con la CM n. 35/97, ha chiarito che, in caso di cessioni all'esportazione in triangolazione, la prova dell'esportazione, per il primo fornitore, è costituita dal visto apposto sulla fattura emessa nei confronti del proprio cessionario dall'Ufficio doganale, all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione, con l'indicazione degli estremi del documento doganale emesso, integrato successivamente con la menzione dell'uscita dei beni dalla UE, apposta dallo stesso Ufficio doganale su presentazione dell'esemplare del documento di esportazione munito del visto della dogana di uscita.
Tale sistema probatorio è stato superato a seguito dell'introduzione delle procedure di esportazione informatizzate denominate Export control system (ECS), basate sullo scambio di messaggi informatici tra l'Ufficio doganale di uscita e quello in cui è presentata la dichiarazione di esportazione.
Con l'applicazione generalizzata della dichiarazione doganale telematica, la prova dell'esportazione è data da un messaggio informatico (“risultati di uscita”) trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e registrato sul sistema informativo doganale AIDA. Ciò che rileva, pertanto, sono i dati contenuti nel sistema AIDA e non l'eventuale stampa di tale comunicazione detenuta dall'operatore.
Come, infatti, specificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota n. 3945 del 27 giugno 2007, il dato di cui è in possesso l'Amministrazione doganale equivale alla prova di uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell'esemplare 3 della dichiarazione doganale.
La regolare uscita della merce può essere accertata dallo stesso operatore consultando un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia, mediante la digitazione del codice dell'operazione, ovvero dell'MRN (Movement Reference Number).
Tale numero è riportato sulla dichiarazione di esportazione (DAE), che viene rilasciato dall'Amministrazione doganale al momento della presentazione della dichiarazione doganale.
La soluzione
Nonostante la telematizzazione del processo doganale, rimane immutata la necessità che la prova dell'esportazione sia fornita da entrambi gli operatori nazionali coinvolti nell'operazione triangolare (Risp. AE 10 dicembre 2020 n. 580).
In particolare:
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- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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