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martedì 26/08/2025 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

Calendario fiscale settembre 2025: quali sono le scadenze da ricordare

A settembre 2025 è previsto il termine ultimo per presentare il modello 730/2025, nonché per aderire al CPB 2025-2026 o esercitarne la revoca. Scadenza di presentazione anche per la Li.Pe. del secondo trimestre e per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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Dopo la sospensione estiva degli adempimenti, tornano a regime le scadenze fiscali per professionisti e contribuenti. 

10 settembre

In tema di Sport Bonus 2025, prima finestra, entro il 10 settembre i beneficiari devono completare tutti gli adempimenti: effettuare le erogazioni liberali e caricare sulla piattaforma la quietanza di pagamento e la dichiarazione dell’Ente beneficiario dell’erogazione.

15 settembre

I contribuenti che si avvalgono della fatturazione differita, entro il 15 settembre sono tenuti ad emettere il documento elettronico riepilogativo, in riferimento alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2025.

Entro la medesima scadenza, coloro che hanno presentato dal 16 luglio al 31 agosto il modello 730/2025 al proprio sostituto d'imposta, ricevono da quest'ultimo copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3.

Ulteriore adempimento in scadenza interessa gli operatori IVA residenti, obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. La trasmissione elettronica dei dati dei documenti ricevuti ad agosto deve avvenire, quindi, il 15 settembre.

16 settembre

Il 16 settembre riprendono le ordinarie scadenze dei versamenti relativi:

  • all'IVA riferita alle operazioni del mese di agosto 2025, per i soggetti mensili, il cui pagamento dovrà essere eseguito con modello F24 utilizzando il codice tributo “6008”;
  • alla settima rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2024, ai fini del quale il modello F24 dev'essere compilato con il codice tributo 6099 per il versamento dell'imposta e con il codice tributo 1668 per il pagamento degli interessi;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti;
  • all'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell'operazione su derivato ed altri valori mobiliari è avvenuta ad agosto 2025.

20 settembre

Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali. Per usufruire di queste agevolazioni, devono trasmettere le istanze dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica.

25 settembre

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogati Intrastat con periodicità mensile, devono provvedere all'invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di agosto 2025, entro il 25 settembre. 

29 settembre

Entro il 29 settembre è possibile presentare la dichiarazione IMU che doveva essere presentata entro il 30 giugno 2025. In questo caso si applica la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.

30 settembre

I contribuenti che intendono utilizzare per la dichiarazione dei redditi il modello 730/2025, dovranno presentare lo stesso entro il 30 settembre 2025, direttamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure al proprio sostituto d'imposta (se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato. 

I sostituti d'imposta che si avvalgono del 770 semplificato (art. 16 D. Lgs. 1/2024) devono comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con Provv. AE 25978/2025.

I soggetti passivi IVA (mensili e trimestrali) tenuti alla presentazione della “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” (c.d. Li.Pe.) al fine di trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis DL 78/2010), devono comunicare i dati riferiti al secondo trimestre 2025 entro il 30 settembre.

In merito si ricorda che, la scadenza d'invio delle suindicate comunicazioni, ordinariamente ricade nell'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, tuttavia, il citato art. 21-bis, differisce l'invio della comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre al 30 settembre.

Ulteriore scadenza ricadente in tale data riguarda l'adesione al concordato preventivo biennale. Nello specifico, i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024), che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026 formulata dall'Agenzia delle Entrate, devono provvedere all'accettazione entro il 30 settembre.

Per l'adesione al CPB, i contribuenti devono compilare il modello CPB che può essere trasmesso congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi o in modo autonomo insieme al solo frontespizio del modello Redditi 2025. A tal fine, è utile ricordare che il modello CPB 2025-2026 può essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025.

Entro lo stesso termine del 30 settembre, può essere comunicata  la revoca dell'adesione al CPB 2025-2026, esclusivamente tramite invio autonomo e sempre utilizzando il frontespizio del modello Redditi 2025.

Per coloro che hanno applicato l'imposta di bollo sulla fattura elettroniche, il 30 settembre scade anche il termine per il versamento con modello F24 dell'importo dovuto per il secondo trimestre 2025, nonché del primo trimestre 2025 se la relativa somma da versare non era superiore a 5.000 euro.

Tuttavia, se anche l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera la medesima soglia di 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

I contribuenti che hanno beneficiato del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 ed hanno optato per il pagamento rateale dell'imposta sostitutiva, entro il 30 settembre devono eseguire il versamento della settima rata.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (art.70-ter DPR 633/72) e che intendono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo costituendo un Gruppo IVA dal 1° gennaio 2026, entro il 30 settembre devono presentare la dichiarazione per la costituzione (Modello AGI/1). Il medesimo termine vale anche per le revoche. 

Entro il 30 settembre, inoltre, le società devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva e la restante parte entro il 30 novembre 2025 per l'assegnazione o la cessione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci.

Infine, come ogni mese, gli esercenti i distributori stradali di carburante dovranno effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina (destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) verso consumatori finali eseguite nel mese di agosto.

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