venerdì 13/06/2025 • 06:00
Al fine di ridurre i rischi di abusi e irregolarità nelle ipotesi di distacco transnazionale dei conducenti, il D.Lgs. 77/2025 ha introdotto alcune novità sulla vigilanza nel settore dell'autotrasporto: tra queste, una nuova classificazione delle infrazioni in base al loro livello di rischiosità.
L'Unione Europea ha sempre mostrato grande interesse nei confronti del distacco transnazionale a causa dell'elevato rischio che si verifichino abusi e irregolarità.
Il distacco comporta un mutamento temporaneo della sede di lavoro: il lavoratore svolge la prestazione presso un altro imprenditore (c.d. distaccatario) temporaneamente e nell'interesse del proprio datore di lavoro(distaccante). Il distacco è transnazionale ogniqualvolta, nell'ambito di una prestazione di servizi, un'impresa con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea – o anche in uno Stato extra-UE – distacca uno o più lavoratori in un Paese dell'Unione per prestare attività lavorativa in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo.
Secondo i report dell'Autorità Europea del Lavoro, il settore dei trasporti su strada è tra quelli che presentano maggiori criticità e in cui si registra il più elevato numero di illeciti.
Per regolamentare il fenomeno e impedire che si verifichi un dumping sociale con peggioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti distaccati, l'Unione Europea ha emanato diversi provvedimenti normativi (Dir. CE 71/96; Dir. CE 22/2006; Dir. UE 67/2014; Dir. UE 1057/2020; Reg. UE 1024/2012), di cui alcuni specifici per il settore degli autotrasporti.
Nel corso del tempo l'Italia ha recepito le direttive europee e, in modo particolare, ha emanato:
Il decreto “correttivo” n. 77/2025
In questo variegato panorama si inserisce il recente D.Lgs. 77/2025, entrato in vigore il 29 maggio 2025, che introduce alcune modifiche al D.Lgs. 27/2023.
La finalità è quella di potenziare l'attività di vigilanza ispettiva nel settore dell'autotrasporto internazionale, in modo da evitare pratiche elusive e migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti.
L'art. 1 del D.Lgs. 77/2025 apporta due modifiche all'art. 2 D.Lgs. 27/2023:
Il rafforzamento dell'attività di vigilanza
La precedente formulazione dell'art. 2 D.Lgs. 27/2023 focalizzava l'attenzione esclusivamente sui “controlli su strada”, ossia gli accessi effettuati dal personale ispettivo durante lo svolgimento del servizio di trasporto e consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori e nell'esame dei documenti di bordo e delle registrazioni del tachigrafo (relative, ad esempio, ai dati sull'identità del conducente, la velocità, la distanza percorsa e i tempi di guida).
Nell'ottica di rafforzare l'attività di vigilanza, la lett. a) dell'art. 1 del D.Lgs. 77/2025 ha aggiunto l'espressione “e nei locali delle imprese”, per segnalare che il personale ispettivo, oltre ai controlli su strada, accede anche ai documenti e alle registrazioni presenti presso le sedi aziendali.
In realtà, questa modifica ha più un valore simbolico che pratico, in quanto, alla luce dell'art. 8 DPR 520/1955, gli ispettori del lavoro hanno il potere di accedere a qualunque luogo in cui si svolga attività lavorativa e di esaminare qualsiasi documento di lavoro, ovunque custodito (“Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora; del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti”).
Le nuove infrazioni
Il D.Lgs. 77/2025 sostituisce l'Allegato III al D.Lgs. 27/2023, modificando, così, l'elenco delle infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo e all'utilizzo del tachigrafo.
Ad ogni infrazione riportata nell'elenco (ad esempio, mancato rispetto dell'età minima dei conducenti, superamento del periodo di guida giornaliero o settimanale, periodo di riposo giornaliero o settimanale insufficiente, mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, ecc.) corrisponde un livello di gravità. Le infrazioni possono, quindi, essere classificate come “minori”, “gravi”, “molto gravi” e “più gravi” a seconda della loro rischiosità.
La sostituzione delle tabelle con l'elenco delle infrazioni in materia di autotrasporto internazionale richiede, pertanto, un aggiornamento da parte delle imprese e dei consulenti del lavoro che le assistono, in modo da evitare di incorrere nelle relative sanzioni.
Anche questa modifica apportata dal D.Lgs. 77/2025 risponde alla finalità di potenziare le tutele per i lavoratori distaccati, in modo da evitare abusi e irregolarità in un settore considerato particolarmente rischioso sia per le violazioni in materia di salute e sicurezza, sia per la maggiore esposizione al dumping salariale.
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Marcello Ascenzi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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