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lunedì 09/06/2025 • 06:00

Caso Risolto FATTI CONCLUDENTI

Dimissioni tacite alternative al licenziamento per assenza ingiustificata

Anche dopo l'introduzione delle dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro mantiene la facoltà di contestare le prolungate assenze ingiustificate del lavoratore in alternativa alla segnalazione all'Ispettorato del Lavoro per i controlli finalizzati alla risoluzione del rapporto di lavoro.

di Roberta Cristaldi - Avvocato in Milano

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Il caso

Un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato full time svolge la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 con un'ora di pausa pranzo.

Lunedì 17 marzo il dipendente non si presenta sul luogo di lavoro e non avvisa i superiori gerarchici dell'assenza. Nei giorni successivi, fino al 24 marzo compreso, il dipendente ha continuato ad essere assente dal lavoro, mentre è rientrato in servizio il successivo 25 marzo. Da una verifica effettuata dalla società risulta che il dipendente non ha giustificato alcuna delle assenze dal lavoro.

Il contratto collettivo applicato al rapporto sanziona con il licenziamento per giusta causa l'assenza ingiustificata dal lavoro per oltre 4 giorni consecutivi.

Il datore di lavoro intende, pertanto, attivare la procedura delle c.d. “dimissioni per fatti concludenti” per essere stato il lavoratore assente ingiustificato per un numero di giorni superiore a quello previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto, nel caso di specie, oltre 4 giorni consecutivi.

Le dimissioni per fatti concludenti

Il Collegato Lavoro (L. 203/2024) ha introdotto all'art. 26 D.Lgs. 151/2015 il comma 7bis secondo cui, in caso di prolungata assenza ingiustificata dal lavoro per il periodo di tempo stabilito dal contratto collettivo (nazionale o aziendale) applicato al rapporto di lavoro, ovvero, in mancanza, per oltre 15 giorni consecutivi, il rapporto di lavoro si risolve per volontà del lavoratore.

Al verificarsi delle condizioni previste dal riformato art. 26 comma 7bis D.Lgs. 151/2015, il datore di lavoro dà comunicazione dell'assenza ingiustificata all'Ispettorato del Lavoro. Se risulta confermata l'assenza ingiustificata del lavoratore - a seguito di verifica da parte dell'ITL da concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del datore – il rapporto di lavoro si intende risolto “di fatto” ad iniziativa del lavoratore.

L'assenza prolungata e ingiustificata del lavoratore per un determinato periodo di tempo dimostra, infatti, la volontà implicita del lavoratore medesimo di cessare il rapporto.

La norma stabilisce che l'assenza ingiustificata debba essere prolungata per un periodo superiore a 15 giorni, ovvero per il diverso periodo stabilito dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro; sul punto, il Ministero del Lavoro (nota del 10 aprile 2025) ha chiarito che il termine legale di 15 giorni, oltre il quale può essere attivata la procedura di dimissioni per fatti concludenti, opera in via residuale, ossia in mancanza di un diverso termine stabilito dal contratto collettivo applicato.

Tuttavia, il termine previsto dal contratto collettivo non può essere inferiore al termine legale di 15 giorni. Quest'ultimo costituisce, infatti, un termine inderogabile minimo a tutela del lavoratore.

Ne consegue che i contratti collettivi possono introdurre un diverso termine decorso il quale, perdurando l'assenza ingiustificata dal lavoro, il rapporto di lavoro si risolve per fatto imputabile al lavoratore solo se tale termine è superiore a quello minimo di 15 giorni previsto dalla legge.

La facoltà del datore di lavoro di cessare il rapporto per protratta assenza ingiustificata del lavoratore

Nel caso di specie, atteso che:

  1. il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non prevede un termine specifico e superiore a quello legale per le dimissioni “per fatti concludenti”;
  2. il dipendente è risultato assente ingiustificato dal lavoro per 8 giorni consecutivi (compreso il fine settimana);

non sarà possibile attivare la procedura per la risoluzione “di fatto” del rapporto di lavoro per fatto imputabile al lavoratore.

Ove il datore di lavoro intenda cessare il rapporto di lavoro potrà, invece, avviare un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore per contestare la protratta assenza ingiustificata dal lavoro che potrà eventualmente concludere, nel rispetto del diritto di difesa del dipendente, con l'irrogazione del licenziamento per giusta causa in linea con la fattispecie prevista dal contratto collettivo applicato.

La nuova disciplina sulle dimissioni “di fatto” non fa venire meno, infatti, la facoltà del datore di contestare l'assenza ingiustificata nell'ambito di un procedimento disciplinare e di adottare, all'esito, un provvedimento espulsivo. 

La soluzione

In caso di assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo inferiore al termine legale di 15 giorni non può essere attivata la procedura per le dimissioni per fatti concludenti; ma il datore di lavoro conserva la facoltà di attivare un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore per contestare la prolungata assenza ingiustificata e di licenziare per giusta causa il dipendente, in linea con le previsioni del contratto collettivo applicato.

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